Lavori affidati al geometra, ma di competenza di ingegneri o architetti: contratto nullo

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Lavori affidati al geometra ma rientranti nelle competenze riservate a ingegneri o architetti determinano la nullità del contratto di prestazione professionale. La Suprema Corte ha censurato la decisione d’appello per motivazione solo apparente e ha accolto il ricorso del professionista, imponendo un nuovo esame nel merito (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 27 novembre 2025, n. 31089).

Lavori affidati al geometra ma non di competenza, contratto nullo

Confermata da entrambi i Giudici la responsabilità professionale del Geometra, incaricato della progettazione e della direzione lavori di opere di ristrutturazione immobiliare.

Il rigetto delle contrapposte domande in prime cure era derivato dalla dichiarazione, da parte del Tribunale, di nullità assoluta, rilevata d’ufficio, ai sensi degli artt. 1418, 2231 c.c. e 16 R.D. n. 274/1929, del contratto di prestazione professionale stipulato tra le parti, avente ad oggetto lavori, che per la loro tipologia e natura, come accertato dalla espletata CTU, richiedevano l’utilizzo del cemento armato, e potevano, pertanto essere commissionati (per la loro progettazione e direzione nell’esecuzione), secondo la normativa di settore richiamata, soltanto a ingegneri o architetti, a pena di nullità; ne era derivato sia il rigetto della domanda di risarcimento del danno ancorata all’inadempimento di un contratto nullo, senza alcun effetto giuridico, sia il rigetto della domanda riconvenzionale di pagamento per prestazioni previste da un contratto invalido.

L’intervento della Cassazione

Il professionista lamenta l’affermazione: “poiché la domanda di risarcimento del danno proposta aveva fondamento nel contratto di prestazione professionale, e derivava dall’asserito suo inadempimento”. Questa affermazione sarebbe apparente. Il Giudice avrebbe dovuto comunque accogliere la domanda assegnando al ricorrente il risarcimento dovuto, sia pure sulla base di un fondamento giuridico (illecito aquiliano) diverso da quello prospettato nel libello introduttivo (illecito contrattuale).

In sintesi, le critiche si rivolgono al mancato riconoscimento della responsabilità aquiliana. Infine viene dedotto che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che le prestazioni di progettazione e direzione lavori fossero tra loro inscindibili in quanto si trattava di incarichi tra loro autonomi, perché conferiti in momenti differenti e con oggetti diversificati. A parere del ricorrente la decisione della Corte d’appello, nel punto in cui ritiene di dover estendere la nullità di alcuni patti all’intera operazione negoziale, fa erronea applicazione dell’art. 1419, comma 1, c.c., secondo cui la nullità di singoli patti può estendersi all’intero negozio soltanto “se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità.

La domanda di risarcimento del danno aveva fondamento nel contratto di prestazione professionale

Il primo motivo di ricorso, come sopra sinteticamente riassunto, è fondato. Effettivamente, la Corte d’appello nel confermare la decisione di prime cure “poiché la domanda di risarcimento del danno proposta aveva fondamento nel contratto di prestazione professionale e derivava dall’asserito suo inadempimento. La rilevata nullità del contratto comporta che alcun effetto può derivare da esso, sicché ben ha fatto il primo giudice a rigettare la domanda di risarcimento, senza neanche poter entrare nel merito“, ha reso una motivazione apparente, limitandosi a confermare la statuizione di prime cure sulla base delle stesse ragioni indicate nella sentenza del Tribunale e non rispondendo alla questione di merito proposta con il motivo di impugnazione.

In particolare, le argomentazioni rese si rivelano non rispettose del c.d. minimo costituzionale. In proposito, è stato già affermato, anche dalle Sezioni Unite, che è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso, discende l’assorbimento dei restanti.

Avv. Emanuela Foligno

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