Mobbing nel Ministero, ma il lavoratore non prova le condotte: ricorso respinto

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Nel giudizio promosso da un dipendente del Ministero della Giustizia per presunte condotte vessatorie della dirigente, i giudici hanno escluso la sussistenza di un comportamento mobbizzante. L’azione è stata ritenuta infondata, sia perché il lavoratore non ha provato gli episodi denunciati di mobbing nel Ministero, sia perché la responsabilità invocata non poteva essere ricondotta al regime previsto dall’art. 2087 c.c. La domanda risarcitoria è stata quindi definitivamente respinta (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, 13 novembre 2024, n. 29310).

La vicenda giudiziaria

Il Tribunale di Bari ha rigettato la domanda proposta dal dipendente del Ministero della Giustizia, contro il dirigente della stessa P.A., volta ad accertare comportamenti vessatori, denigratori e mobbizzanti a decorrere dal 1999.

La Corte d’appello di Bari (sent. n. 1389/2019) ha rigettato l’appello principale e dichiarato improcedibile quello incidentale.

Il lavoratore adisce la Corte di Cassazione sostenendo che la controversia si caratterizzerebbe per una causa petendi ed un petitum totalmente differenti rispetto a quelli di altri giudizi introdotti dallo stesso e che sarebbe errata l’affermazione di illegittimo frazionamento del credito.

La censura viene respinta in quanto la Corte di Bari non ha adottato come ratio decidendi l’illegittimità del frazionamento del credito del lavoratore, che è rimasto un semplice passaggio argomentativo, pur avendo stigmatizzato la circostanza che egli abbia introdotto una serie di differenti giudizi contro il dirigente e il Ministero aventi ad oggetto vicende di vario genere. Il dispositivo della decisione di appello è stato di rigetto e la motivazione della sentenza si fonda sulla confutazione nel merito delle argomentazioni del lavoratore.

Mobbing al Ministero, differenza tra art. 2087 c.c. e ex art. 2043 c.c.

Inoltre, il lavoratore sostiene che la responsabilità per mobbing si sarebbe fondata sull’art. 2087 c.c. e che la Corte territoriale avrebbe errato nel qualificarla come aquiliana ex art. 2043 c.c., atteso che, in questo caso, avrebbe dovuto dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario.

Anche questa doglianza viene respinta perché, innanzitutto, l’art. 2087 c.c. si riferisce al datore di lavoro, ossia al soggetto con il quale intercorre il rapporto di lavoro del dipendente. Pertanto, il ricorrente non poteva agire, ai sensi dell’art. 2087 c.c., nei confronti della dirigente. Quest’ultima, come egli sostiene, era una funzionaria del Ministero e, quindi, agiva in base al rapporto di immedesimazione organica con l’ente. Ne deriva che l’azione contrattuale avrebbe dovuto essere introdotta contro il Ministero della Giustizia, il quale era titolare del rapporto di lavoro.

Alle medesime conclusioni era già giunta la S.C. con decisioni risalenti (Cass., Sez. L, n. 7097/2018; Cass., Sez. 3, n. 2352/2010).

Mobbing nel Ministero, al comportamento doloso del collega di lavoro deve accompagnarsi quello colposo del datore di lavoro

In particolare, la riconducibilità della responsabilità del funzionario autore degli atti mobbizzanti non all’art. 2087 c.c., ma all’art. 2043 c.c., si ricava anche dall’esito al quale è giunta Cass., Sez. L, n. 1109 del 20 gennaio 2020, (che ha richiamato Cass., Sez. L, n. 10037/2015) per la quale, per potere configurare il mobbing, al comportamento doloso del collega di lavoro deve accompagnarsi quello colposo del datore di lavoro, che, in violazione dell’art. 2087 c.c., non ponga in essere tutte le cautele necessarie a evitare la nocività del luogo di lavoro in danno alla persona del proprio dipendente.

La Corte di appello, però, ha accertato, con una statuizione non contestata e quindi passata in giudicato, che il lavoratore non aveva prospettato in primo grado il tema dell’immedesimazione organica, ma aveva denunciato una responsabilità diretta della sola funzionaria dirigente, alla quale aveva ascritto una strategia persecutoria mirata.

Sostiene ancora il lavoratore, che la condotta mobbizzante sarebbe durata pure dopo la cessazione del rapporto di lavoro e fino alla comunicazione effettiva del decreto di cessazione dal servizio del 2009.

Ebbene, tali considerazioni non possono incidere sull’accertamento di merito, compiuto dai Giudici di primo e secondo grado, della data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere in concreto la propria attività, ossia il 16 settembre 2004, in quanto finalizzate a una inammissibile richiesta di nuova valutazione dei fatti di causa.

Il ricorso viene rigettato in applicazione dei seguenti principi di diritto:

  • 1) In tema di mobbing, la responsabilità esclusiva di altro dipendente, il quale si trovi eventualmente in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, è configurabile solo ai sensi dell’art. 2043 c.c. e non a titolo contrattuale, essendo egli soggetto terzo con riguardo al rapporto di lavoro. Ne consegue che la dimostrazione di tale responsabilità dovrà essere fornita applicando le regole previste per gli illeciti aquiliani, in particolare quelle sulla ripartizione dell’onere della prova, e che la relativa azione si prescriverà nel termine di cinque anni.
  • 2) I provvedimenti di richiesta dell’amministrazione e di valutazione dell’Avvocato generale dello Stato circa l’opportunità dell’assunzione da parte della stessa Avvocatura dello Stato della rappresentanza e difesa degli impiegati ed agenti delle amministrazioni dello Stato nei giudizi civili e penali che li interessano per cause di servizio, adottati ai sensi dell’art. 44 del R.D. n. 1611 del 1933, non formano – neppure in controversia disciplinata dal rito del lavoro – oggetto di alcun onere di tempestiva indicazione da parte dell’Avvocatura dello Stato al momento della costituzione in giudizio né di dimostrazione della sussistenza dei presupposti di legittimità ai fini dell’assunzione della rappresentanza e difesa del pubblico impiegato, sia perché un siffatto onere non è stabilito dal citato art. 44 sia perché la menzionata richiesta dell’amministrazione e l’apprezzamento da parte della citata Avvocatura dello Stato hanno carattere di meri atti interni, restando escluso che il detto apprezzamento, rientrante nella piena discrezionalità dell’Avvocatura, richieda specifica motivazione e sia sindacabile dal giudice investito della controversia.

Avv. Emanuela Foligno

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