La Cassazione fa il punto in merito all’accertamento del reato di stalking laddove si utilizzino solo le dichiarazioni della persona offesa

La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 33280/2017, ha fornito alcune precisazioni in tema di onere della prova in un processo per “stalking” e sul peso delle dichiarazioni della persona offesa.

Secondo gli Ermellini, infatti, le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a fondamento dell’affermazione della penale responsabilità di un imputato per stalking.

Ma ciò può avvenire solo se viene verificata la credibilità soggettiva della persona offesa e l’attendibilità intrinseca del suo racconto.

La vicenda

Nel caso di specie, il Tribunale di Monza aveva condannato un imputato per il reato di “stalking” (art. 612 bis c.p.). Questo era stato commesso nei confronti di una donna, alla quale era stato legato da una relazione sentimentale.

Il Tribunale era giunto alla conclusione di dover affermare la penale responsabilità dell’imputato.

Ciò proprio in base alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, le quali erano state confermate dai genitori della vittima.

Ebbene, la decisione era stata confermata in sede di appello, con la conseguenza che l’imputato aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione.

Secondo il ricorrente, i giudici dei precedenti gradi di giudizio avrebbero commesso un errore nel valutare come attendibili le dichiarazioni della persona offesa.

Non solo.

A suo avviso, i giudici non avevano tenuto in considerazione le prove a discarico dell’imputato, ignorando le contraddizioni che erano emerse nel racconto della persona offesa.

Infine, aveva trascurato il fatto che tra l’imputato e la persona offesa erano pendenti delle altre controversie giudiziarie.

Per il ricorrente, inoltre, i giudici avevano erroneamente considerato “una valida conferma alla tesi accusatoria il narrato dei genitori della vittima”, i quali, tuttavia, erano indubbiamente ostili all’imputato stesso.

Gli Ermellini hanno quindi accolto il ricorso dell’uomo.

Le dichiarazioni della persona offesa, difatti, possono essere poste da sole a fondamento dell’affermazione della penale responsabilità di un imputato solo se viene attentamente verificata la “credibilità soggettiva” della persona offesa e la “attendibilità intrinseca” del suo racconto.

Questo importante controllo di attendibilità del dichiarante deve essere ancora più rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di un qualsiasi testimone.

Nel caso di specie, affermano gli Ermellini, “a fronte di una così evidente conflittualità tra l’imputato e la persona offesa”, la Corte d’appello non avrebbe dovuto semplicemente richiamare la motivazione della sentenza di primo grado.

Essa avrebbe dovuto verificare nuovamente l’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa.

Ma poiché ciò non era avvenuto, la relativa sentenza, secondo la Cassazione, avrebbe dovuto essere annullata. Ciò considerato, la Cassazione ha accolto il ricorso proposto dall’imputato, rinviando la causa alla Corte d’appello, affinché decidesse nuovamente sulla questione.

 

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