Le spese per l’accertamento tecnico preventivo entrano a fa parte automaticamente delle spese giudiziali e il giudice è tenuto a prenderle in considerazione senza necessità di esplicita richiesta della parte vittoriosa
La vicenda trae origine dal ricorso in appello, presentato dall’originario attore contro la sentenza del Tribunale di Pinerolo che, nel decidere a suo favore la controversia, non aveva compreso tra le spese di causa liquidate quelle da lui sostenute nel procedimento di accertamento tecnico preventivo promosso prima della lite.
La Corte d’appello di Torino aveva tuttavia, respinto il gravame, ritenendo che “l’accertamento tecnico preventivo, anche nel caso in cui il relativo fascicolo sia acquisito nella causa di merito, rimane sempre un procedimento distinto da quest’ultima, con l’effetto che, per la liquidazione delle relative spese è sempre necessaria l’esplicita richiesta della parte vittoriosa, che nella specie non era stata avanzata in sede di conclusioni”.
Sulla vicenda si è, infine, pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15492/2019.
Il ricorso per Cassazione
Il ricorso era essenzialmente fondato sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 696 e 91 c.p.c., in quanto a detta del ricorrente “una volta acquisto, il fascicolo dell’accertamento tecnico preventivo entra a far parte della causa di merito, con l’effetto che la richiesta di liquidazione delle spese formulata dalla parte non può essere riferita solo alle spese per quest’ultima ma anche a quelle del procedimento preventivo, funzionalmente collegate a quelle per il giudizio”.
Ebbene, al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che le spese dell’accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l’accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l’ipotesi di compensazione, a carico del soccombente (Cass. n. 14268 del 2017; Cass. n. 15672 del 2005; Cass. n. 1690 del 2000).
Siffatto orientamento, è stato ribadito nella vicenda in esame. I giudici della Seconda Sezione Civile hanno infatti rilevato che “trattandosi di spese affrontate in un procedimento strumentalmente collegato alla domanda ed alla sua decisione esse, pur se anteriori al giudizio, esse vanno a comporre le spese complessive della lite, con l’effetto che il giudice è tenuto a prenderle in considerazione senza necessità di esplicita richiesta della parte vittoriosa”.
La redazione giuridica
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