Le spese sostenute dalla parte civile assente alla discussione sono a carico dell'imputato

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spese sostenute dalla parte civile

Ha diritto ad ottenere la liquidazione, la parte civile assente alla discussione, che abbia depositato memoria conclusiva e nota spese, in caso di accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento dei danni: in tal caso, la rifusione delle spese sarà a carico dell’imputato

La vicenda

Nel 2017 la Corte d’Appello di Catanzaro aveva condannato l’uomo accusato di minaccia ai danni della persona offesa alla pena di giustizia, nonché al risarcimento in favore di quest’ultima del danno cagionato con la sua condotta.

Avverso la predetta sentenza il difensore del’ imputato presentava ricorso per Cassazione denunciando, tra gli altri motivi, l’erroneità della qualificazione giuridica del fatto contestato.

Ma la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la pronuncia della corte d’appello, disponendo altresì la condanna dell’imputato al pagamento dell’ulteriore somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, determinata in via equitativa.

La rifusione delle spese sostenute dalla parte civile

Nella stessa sentenza la Cassazione ha disposto il riconoscimento, alla parte civile, non intervenuta nella discussione in pubblica udienza, “delle voci di spesa diverse da quelle che presuppongono la comparizione personale del difensore di parte civile”.

Ciò alla luce di quanto previsto dall’art. 541 c.p.p., nonché dall’art. 153 e 168 disp. att. C.p.p., che sanciscono un obbligo generale, senza eccezioni, di condanna dell’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, in caso di accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento dei danni, salvo che sia disposta motivata compensazione.

La decisione

Al riguardo, i giudici Ermellini hanno dichiarato di dar seguito a quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui “nel giudizio di legittimità, ha diritto ad ottenere la liquidazione la parte civile assente alla discussione, che abbia depositato memoria conclusiva e nota spese, perché la mancata presenza della parte non può integrare revoca tacita delle costituzione”.

Tanto è ricavato, ancor prima, dall’art.  12 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 che attribuisce autonomo rilievo alla partecipazione in sé alla fase decisionale (con lo svolgimento di difese, orali o scritte, di repliche, ove ammesse, di assistenza alle discussioni delle altre parti), senza distinguere tra difese orali e scritte.

Inoltre, è stato ritenuto decisivo il dato testuale degli articoli citati (art. 153, 168 disp. att. C.p.p., e art. 541 c.p.p.) i quali, nel prevedere il descritto obbligo generale di condanna dell’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, in caso di accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento dei danni, senza motivata compensazione, svincolano la liquidazione da ogni riferimento alla discussione in pubblica udienza.

In definitiva è stato affermato il seguente principio di diritto: sussiste l’obbligo di condanna dell’imputato, quale dovere da parte del giudice di legittimità, il quale permane anche in assenza della parte civile alla discussione in pubblica udienza, limitatamente alle voci di spesa che non presuppongono la comparizione personale.

La redazione giuridica

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