Ecco cosa cambia con la legge sulla concorrenza per il regime probatorio in tema di sinistri stradali. Il fine è arginare le frodi.
La legge sulla concorrenza, numero 124/2017, ha introdotto delle importanti novità riguardo al regime probatorio nei sinistri stradali, allo scopo di ostacolare le truffe alle assicurazioni.
Le principali differenze riguardano il ruolo dei testimoni e il valore probatorio delle scatole nere.
Identificazione dei testimoni
Innanzi tutto, l’identificazione dei testimoni deve risultare o dalla denuncia di sinistro o, comunque, dal primo atto formale che il danneggiato compie nei confronti dell’impresa di assicurazione. La regola vale non solo per il danneggiato ma anche per le compagnie assicurative, che entro il termine di 60 giorni devono comunicare i nominativi di eventuali altri testimoni dell’incidente.
Tuttavia, se il danneggiato non provvede, è la compagnia che, nel termine di 60 giorni dalla denuncia del sinistro e con avviso espresso delle conseguenze processuali della mancata risposta, deve chiedere con raccomandata a/r l’indicazione dei testimoni. La parte che riceve la richiesta ha quindi ulteriori 60 giorni di tempo dal ricevimento per comunicare i testimoni, sempre a mezzo raccomandata a/r.
Solo seguendo queste modalità vi può essere l’ammissione della prova testimoniale nel giudizio, altre modalità non verranno ammesse dal giudice. E’ fatta salva solo la possibilità di ammettere l’audizione dei testimoni nel caso risulti che la loro identificazione è stata in precedenza oggettivamente impossibile.
Inoltre il giudice, anche su segnalazione documentata delle parti, è tenuto a trasmettere un’informativa al Procuratore della Repubblica per quanto di competenza in tutti i casi in cui i medesimi nominativi dei testimoni siano presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni, registrati nella banca dati dei sinistri. Ovviamente, tale regola non si applica nel caso in cui i testimoni siano ufficiali o agenti di polizia.
Il valore probatorio delle scatole nere
Con la legge sulla concorrenza viene dato molto peso ad un nuovo mezzo di prova nelle controversie aventi ad oggetto i sinistri stradali: le cosiddette “scatole nere”.
In forza di quanto previsto dal nuovo articolo 145-bis del codice delle assicurazioni, infatti, se in uno dei veicoli coinvolti risulta installata una “scatola nera” o un altro dispositivo elettronico analogo, in grado quindi di registrare il comportamento di guida del conducente, nei procedimenti civili le risultanze del dispositivo formano piena prova dei fatti cui si riferiscono.
Se non d’accordo con le risultanze delle scatole nere, la parte insoddisfatta dovrà dimostrarne il malfunzionamento o la manomissione.
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