Una recente pronuncia della Corte di Cassazione si è espressa in merito alla possibilità di utilizzare la telefonata registrata come prova in giudizio

Si può utilizzare la telefonata registrata come prova in giudizio?
A riguardo ha fornito dei chiarimenti importanti la Suprema Corte con la sentenza numero 47602/2017 del 17 ottobre.
La Corte, infatti, ha ribadito il proprio orientamento sulla possibilità di utilizzare la telefonata registrata come prova in giudizio.
Per i giudici, se la registrazione è effettuata da uno dei partecipanti, la stessa è prova documentale di un fatto storicamente avvenuto. Per tale ragione, questo può entrare legittimamente nel procedimento a carico di un altro dei partecipanti.

In ogni caso, è bene ricordare che la natura di prova documentale della registrazione stessa, comporta che ne venga necessariamente verificata la genuinità.

Nel caso di specie esaminato dalla Cassazione, i giudici del merito avevano verificato la genuinità di una registrazione telefonica grazie all’aiuto del Ris.
Tale attendibilità è stata accertata sul piano tecnico delle conversazioni. I giudici, pertanto, hanno stabilito che si potesse utilizzare la telefonata registrata come prova in giudizio.
E, pur trattandosi di copie alla luce dell’assenza di qualsivoglia preclusione all’uso processuale di copie di documenti, le avevano utilizzate per la loro decisione.
Anche la Cassazione ha avallato tale decisione.

La recente pronuncia si inserisce nella scia di un orientamento ormai ampiamente consolidato in giurisprudenza.

Secondo quest’ultimo, la registrazione telefonica è ormai una prova indiscutibilmente legittima.
Non va mai dimenticato, però, che sussistono alcuni limiti importanti.
Essi sono contenuti nella sentenza numero 5259/2017, la quale ha precisato che per poter utilizzare come fonte di prova la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica è necessaria la sussistenza di alcune condizioni.
La prima: è necessario che colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta.
Inoltre, la conversazione non deve aver avuto il tenore risultante dal nastro. La stessa, poi, non deve riguardare soggetti estranei alla lite e, infine, almeno una delle parti deve essere parte in causa.
 
 
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