Legittima difesa, via libera della Camera alla nuova legge

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Licenza di sparare a chi subisce aggressioni in casa di notte e assistenza legale a spese dello Stato per chi viene assolto

Con 225 voti favorevoli e 166 contrari e 11 astenuti la Camera dei Deputati ha approvato oggi la proposta di legge che riforma alcuni aspetti della legittima difesa, apportando alcune modifiche alla normativa vigente che allargano la possibilità di ricorrere legittimamente all’uso delle armi da parte di chi subisce un’aggressione. Il ddl, che ora passa all’esame del Senato, è stato approvata con i voti del Partito Democratico e di Alleanza Popolare. Contrari Forza Italia, Fratelli d’Italia, Movimento 5 Stelle e la Lega Nord, secondo cui la nuova legge sarebbe ancora troppo blanda.
La proposta di legge iniziale, presentata da David Ermini del Partito Democratico, riguardava solamente l’articolo 59 del codice penale – relativo alle circostanze del reato e non alla legittima difesa – aumentando la tutela per chi si difenda da un’aggressione in casa con un’arma legittimamente posseduta ed eliminando la colpa di chi si difende in modo eccessivo se si trova in uno stato di “grave turbamento psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione”.
Durante i lavori la proposta di legge è stata ampliata andando a incidere anche sull’articolo 52 del codice penale, comprendendo nella definizione di legittima difesa la “reazione ad un’aggressione commessa in tempo di notte ovvero la reazione a seguito dell’introduzione nei luoghi con violenza alle persone o alle cose ovvero con minaccia o con inganno”. Un altro emendamento precisa invece l’esclusione della colpa per chi reagisce “in situazioni di pericolo attuale per la vita, per l’integrità fisica, per la libertà personale o sessuale”. Infine, la proposta di legge dispone che, nel caso in cui chi ha esercitato la legittima difesa sia stato indagato ma venga assolto, tutte le spese processuali e i compensi degli avvocati saranno a carico dello Stato., per un onere stimato a carico dell’erario pari a circa 295.200 euro a decorrere dal 2017.
Con le novità introdotte non vengono comunque meno i principi della proporzionalità tra l’offesa e la difesa, come aveva chiesto la Lega Nord. Inoltre, la legittima difesa vale solamente in caso di un’offesa “ingiusta” e non invece se l’aggressore ha già desistito o sia in fuga.

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1 commento

  1. La mia storia si racconta in poche parole.
    Il dentista che mi aveva in cura per una carie ad un molare inferiore destro, mi ha applicato, dopo devitalizzazione, una capsula , poi tolta per l’infiammazione che mi provocava.
    In tal modo mi è rimasto il molare ridotto a spuntone, non estratto dal dentista perché a suo dire…………..mi avrebbe aiutato a masticare.
    Preciso che, per l’infiammazione che lo spuntone mi provocava, io più volte gli avevo chiesto di estrarmi il molare. Devo presumere che il dentista, avendo raggiunto gli 80 anni, non aveva più la forza necessaria per procedere all’estrazione, in assenza della quale si è determinata la grave conseguenza di cui ora dirò.
    Lo spuntone aguzzo ha esercitato un’ azione di decubito sul lato destro della lingua provocandomi una leucoplachia di natura neoplastica, secondo le risultanze degli accertamenti istologici.
    Tale dinamica è stata evidenziata , e messa per iscritto, dai più illustri
    specialisti in Otorinolaringoiatria ed Odontoiatria operanti in Roma, i quali, quindi, hanno riscontrato il nesso causale tra la insorta leucoplachia neoplastica e l’azione di decubito svolta dallo spuntone di molare non estratto.
    E’ stato pertanto necessario sottopormi d’urgenza, presso la clinica Quisisana di Roma , per fermare il processo neoplastico, ad intervento operatorio per asportazione di parte del lato destro della lingua, previa estrazione dello spuntone del molare.
    La situazione sembra quindi piuttosto chiara e non contestabile e ,non contestata nei colloqui orali, dallo stesso dentista, del quale ero paziente, detto per inciso, da circa 20 anni.
    Tanto premesso, la mia domanda ha un contenuto esclusivamente giuridico.
    A causa della antica conoscenza col dentista, ho commesso l’imprudenza, prima volta nella mia vita, di accogliere la richiesta del predetto di non rilasciarmi fattura o ricevuta alcuna, rimanendo pertanto senza alcun documento che provi che lui ha operato sulla mia dentatura.
    Domando :
    Mi è possibile agire in giudizio senza i predetti documenti?
    Può il malaccorto dentista negare financo di aver operato sulla mia dentatura?
    Esistono, in mancanza di documenti scritti, altri mezzi per provare almeno di essere stato in cura ( sic ) presso di lui?
    Ringrazio con viva cordialità della gentile risposta che vorrete dare al mio quesito.
    Dott. Giovanni Iovino
    Roma
    Giovanni138@gmail.com

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