E’ imprudente e superficiale, e come tale integra responsabilità aggravata, l’organizzazione della lezione di sci senza che venga garantita adeguata vigilanza agli allievi di tenera età

I genitori di una bambina evocano in giudizio i genitori di altro bambino e l’associazione di Maestri di sci, oltre all’Istruttore di sci, quali corresponsabili a vario titolo della morte della propria figlia deceduta il 9.3.2014 all’età di tre anni e mezzo a seguito del violentissimo impatto verificatosi durante una lezione di sci nel comprensorio di Gressoney e provocato da altro sciatore (sedicenne) in fase di discesa sulla medesima pista ad altissima velocità e privo di controllo.

L’evento veniva anche trattato in sede penale, ove l’altro sciatore coinvolto veniva dichiarato esclusivo responsabile dell’evento.

Secondo i genitori della bambina deceduta, in realtà, sussisterebbe una corresponsabilità in capo alla Scuola di sci e all’Istruttore.

Nel giudizio si costituiscono i genitori dell’altro sciatore (minorenne) ed eccepiscono che la pretesa risarcitoria si sarebbe estinta a seguito di accettazione incondizionata delle somme già erogate a titolo risarcitorio da parte delle compagnie assicurative per complessivi Euro 978.500,00, ed invocano una concorrente responsabilità nell’evento anche del maestro di sci e della Scuola Sci Gressoney di cui egli era parte.

L’istruttoria si è sviluppata con l’assunzione della prova orale sulle circostanze inerenti le modalità dell’evento dannoso, sulla cui concreta dinamica è stata anche disposta ed effettuata CTU con nomina di esperta guida alpina, ed inoltre ha visto l’espletamento di CTU medico legale per l’accertamento del danno biologico dei genitori della bambina deceduta.

Il Tribunale (Tribunale di Torino, sentenza n. 3411 del 29 settembre 2020) ritiene la domanda fondata.

Preliminarmente viene evidenziato l’irrilevanza del provvedimento di archiviazione emesso sullo stesso fatto in sede penale, poiché nessun effetto preclusivo in ordine all’accertamento delle responsabilità può essere attribuito alle valutazioni e decisioni assunte in tale sede.

Non è attribuibile a tale provvedimento alcun effetto impeditivo della cognizione sul medesimo fatto storico in quanto finalizzata e funzionale ad una diversa ponderazione dei plurimi possibili apporti causali al fatale evento.

In punto di responsabilità il Tribunale osserva che il decesso della bambina sia stato la risultante di una sfortunata tragica coincidenza di plurime condotte imprudenti.

Qualora, dunque, l’evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell’art. 41 c.p. in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l’evento, essendo quest’ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti la esclusiva efficienza causale di una di esse.

Alla verificazione del sinistro, oltre alla condotta colposa dell’altro sciatore, ha contribuito anche la superficialità e l’imprudenza della scelta, da parte del maestro di sci e dell’Associazione di cui questi faceva parte, di erogare la lezione di sci collettiva a tutti gli allievi della Scuola presentatisi quel mattino, nonostante l’assenza di altro maestro cui solitamente veniva affidato l’insegnamento e la vigilanza degli allievi più piccoli di età.

Senz’altro imprudente formare un unico gruppo di allievi comprendente anche quelli in tenera età che necessitano di particolare vigilanza.

Difatti il Tribunale osserva che il giorno dell’evento mortale, ultimo giorno festivo delle vacanze di carnevale, le piste erano molto frequentate, e il tratto di passaggio dove avveniva lo scontro era ad alto rischio.

In tale contesto, quindi, deve escludersi che la condotta gravemente imprudente dell’altro sciatore (sedicenne) – che deve ritenersi fattore causale finale e determinante – sia stata causa da sola sufficiente a determinare l’evento.

Infatti una diversa e più contenuta composizione del gruppo di allievi della lezione di sci avrebbe verosimilmente consentito l’adozione di modalità di discesa dei bambini più caute e consone alle condizioni della pista in quella giornata, in grado di evitare o comunque maggiormente contenere tempi e spazi di esposizione dei bimbi alle imprudenze degli altri sciatori in quel momento presenti.

Per tali ragioni viene ritenuto che l’inadeguatezza della vigilanza da fattori di rischio esterni abbia avuto una incidenza causale in misura quantificabile nel 20%, concorrente con quella dell’investitore per la restante porzione dell’80%.

In particolare, sottolinea il Tribunale, la responsabilità del maestro e della scuola di sci ha natura contrattuale.

Dalla natura contrattuale della responsabilità discende poi sul piano processuale che è onere dei predetti soggetti provare l’esatto adempimento della propria prestazione, che in caso di incidente sulle piste concerne anche l’adempimento in specifico dell’obbligo di aver correttamente vigilato sulla sicurezza e sull’incolumità dell’allievo, in modo tale da potersi ritenere che il fatto dannoso sia conseguito a circostanze che non sono in alcun modo imputabili al maestro e alla scuola stessa.

Oltre a ciò, il Tribunale ravvisa accanto alla responsabilità dell’autore materiale della condotta lesiva (lo sciatore sedicenne) una responsabilità anche degli adulti che, in veste genitoriale, si ponevano rispetto al minore in funzione educativa ed in posizione di garanzia, ai sensi dell’art. 2048 c.c.

“I criteri in base ai quali va imputata ai genitori la responsabilità per gli atti illeciti compiuti dai figli minori consistono, dunque, sia nel potere – dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento dei figli stessi, in relazione al quale potere-dovere assume rilievo determinante il perdurare della coabitazione; e sia anche e soprattutto nell’obbligo di svolgere adeguata attività formativa, impartendo ai figli l’educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività extrafamiliari. In quest’ultimo ambito rientrano i danni provocati dalle manifestazioni di indisciplina, negligenza o irresponsabilità” (così Cassazione civile sez. III, 19/02/2014, n.3964).

Per quanto precede, tenuti al risarcimento del danno ai genitori della bambina sono l’altro sciatore, nel frattempo divenuto maggiorenne, in solido con i suoi genitori.

L’importo complessivamente liquidato, comprensivo di danno da perdita del rapporto parentale, danno tanatologico, e danno patrimoniale, viene indicato in euro 470.504,00, suddiviso secondo il grado di responsabilità individuato dal Tribunale.

Avv. Emanuela Foligno

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