Accolto il ricorso di un automobilista a cui era stata contestata una multa per infrazione dei limiti di velocità rilevata con apparecchiatura elettronica posizionata in apposite colonnine debitamente presegnalate

Il Giudice di Pace di Verbania, con la sentenza n. 182/2018, si è pronunciato sulla causa che vedeva contrapposto un automobilista alla Prefettura. L’uomo a aveva impugnato il verbale che gli era stato contestato per violazione dell’art. 142 comma 8 del codice della strada relativo ai limiti di velocità.

La norma dispone che chiunque superi di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674.

L’opposizione era stata respinta con ordinanza ingiunzione del Prefetto. L’automobilista si era quindi rivolto al Giudice di Pace. L’opponente, nello specifico, metteva in discussione la validità dell’accertamento effettuato con modalità remote da apparecchiatura elettronica. Tale sistema prevede la possibilità, per l’organo accertatore, di posizionare i rilevatori in apposite colonnine debitamente presegnalate, anche su strade urbane.

Il Magistrato onorario, ha effettivamente ritenuto di accogliere le argomentazioni proposte, accogliendo il ricorso in quanto fondato.

Il Giudice, in particolare, ha richiamato la circolare del Ministero dell’Interno del luglio 2017, la cosiddetta circolare Minniti, dal nome dell’ex inquilino del Viminale. Il testo, volto a prevenire e contrastare gli illeciti stradali, ammette il sistema di controllo in questione, purché l’apparecchiatura sia ‘presidiata’. In altri termini occorre la presenza di agenti in grado di intervenire e monitorare costantemente il corretto funzionamento degli strumenti di rilevamento.

Nel caso in esame, la Prefettura non aveva fornito alcuna prova circa l’effettivo presidio dello strumento da parte degli agenti, anche a distanza, per mezzo di palmari. L’amministrazione, infatti, aveva unicamente prodotto un documento attestante le prove di corretto funzionamento all’atto dell’istallazione e il verbale contenente il numero di rilevamenti effettuati.La carenza probatoria, dunque, secondo il Giudice di Pace, determina l’illegittimità dell’accertamento e il conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata.

 

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