Per l’Associazione italiana odontoiatri, ai fini di una efficace gestione delle emergenze, va prestata particolare attenzione all’ossigeno. La presenza di bombole in studio non è obbligatoria ma è fortemente raccomandata

“Per un professionista la gestione delle emergenze fa parte degli investimenti per la sicurezza dello studio ed è irrinunciabile”. Lo sottolinea l’AIO (Associazione Italiana Odontoiatri), che in un articolo pubblicato sul proprio sito fa il punto su farmaci e presidi da tenere nei casi di emergenza. Si tratta delle situazioni in cui il dentista è chiamato a stabilizzare il paziente in attesa di un’ambulanza che indirizzi quest’ultimo verso cure ad hoc.

In odontoiatria, l’incidenza delle emergenze da trattare con ossigeno e con farmaci adeguati è prevista in crescita. Ciò in virtù dell’aumento dei pazienti cronici e disabili. “L’ossigeno in studio – evidenzia l’Associazione – non è obbligatorio per legge ma rientra tra i farmaci irrinunciabili per un odontoiatra”. L’articolo 1176 del Codice civile afferma che “nell’adempimento di obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”.

Per Pierluigi Martini, esperto AIO di temi di sicurezza, è dunque raccomandato avere in studio una bombola di ossigeno.

La bombola è oggi fornita di preferenza in kit comprensivi di cannule di Mayo, pallone Ambu, maschere facciali per adulti e bambini. “Nella categoria odontoiatrica cresce la formazione all’uso di questi strumenti – afferma Martini – ma l’attenzione alle scadenze non sempre è ottimale. Il suggerimento è rivolgersi a fornitori che aiutino il professionista a presidiare l’adempimento”.

La legge 3/2018 prevede, al comma 4 dell’art. 12, per chi detiene ossigeno scaduto o bombole non a norma una sanzione da 1.500 a 3.000 euro. Il tutto salvo le conseguenze penali ed etiche per non avere salvato la vita ad un paziente. Da qui – rimarca l’AIO – l’opportunità di un servizio agile ed accurato.

Inoltre, evidenzia ancora Martini, in caso di arresto cardiaco è consigliato avere a disposizione un defibrillatore esterno, a portata di mano e subito pronto all’uso. “La legge anti-infortuni 81/2008 – chiarisce l’esperto – non impone il defibrillatore”. Tuttavia, il decreto ministeriale 18 marzo 2011 chiede anche agli studi, sulla base di dati epidemiologici e di afflusso d’utenza, di valutare la presenza di tali strumenti. Su tale base, ad esempio, la Toscana ha imposto il defibrillatore al dentista. Di recente Inail ha poi incluso l’adozione di defibrillatore tra le misure che consentono uno sconto sul premio assicurativo.

Infine, l’Associazione ricorda il contenuto minimo della valigetta di pronto soccorso da tenere in studio per la gestione delle emergenze, secondo quanto previsto dal Decreto Ministero della Salute n. 388/2003. La scelta dei farmaci di ‘prevenzione’, conclude Marini, “è determinata dalle probabilità di presentarsi di una emergenza, dalla capacità del professionista di gestirla, dalle condizioni di conservazione e scadenza, dalla disponibilità di alternative”.

 

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