Entrambi i conducenti hanno commesso la violazione del mancato rispetto della segnaletica orizzontale e la responsabilità viene posta a carico di ciascuno di essi in misura paritaria (Tribunale di Lecce, Sez. I, sentenza n. 87/2021 del 12 gennaio 2021)

Il conducente del ciclomotore Piaggio cita a giudizio conducente e Assicurazione del veicolo Lancia Musa esponendo che il giorno 09.01.2013, alle ore 16:45 circa, si trovava alla guida quando, giunto all’altezza del km 19+0 00, in prossimità della stazione di Servizio Erg, la Lancia Musa gli tagliava la strada svoltando a sinistra, nonostante la presenza di linea continua di mezzeria.

Si costituisce in giudizio la Compagnia assicuratrice contestando ogni responsabilità nella causazione del sinistro.

La causa viene istruita con prove testimoniali e CTU Medico-legale.

Il Tribunale, nell’analizzare la dinamica del sinistro, da atto che i due conducenti procedevano nella stessa direzione di marcia e che la Lancia fosse intenta a svoltare a sinistra per entrare nella stazione di servizio.

Il conducente della moto afferma che nel tratto di strada interessato la linea continua di mezzeria è continua, mentre la Compagnia sostiene che la linea di mezzeria diventa discontinua in corrispondenza della stazione di servizio.

Gli accertamenti compiuti in loco dai Carabinieri hanno evidenziato che la linea di mezzeria, nel senso di marcia percorso dai conducenti, restava continua in prossimità della stazione di Servizio, come risulta dal materiale fotografico dagli stessi raccolto, e che la conducente della Lancia veniva sanzionata per guida imprudente.

Ne deriva un elemento di responsabilità a carico della conducente del veicolo, la quale ha compiuto una svolta a sinistra vietata, con immissione in area di servizio.

I testi ascoltati, passeggeri del veicolo che sopraggiungeva a posteriori della Lancia, hanno confermato che la conducente della Lancia azionava l’indicatore di direzione molto tempo prima della svolta.

Gli stessi testimoni hanno poi reso dichiarazione in merito alla condotta di guida dell’attore -conducente della moto- confermando che lo stesso avviava un sorpasso di diverse auto, superando la linea di mezzeria.

La circostanza che l’attore si trovasse nella corsia opposta rispetto a quella propria è confermato non solo dai testimoni oculari, ma anche dalle fotografie scattate dai Carabinieri, in cui emerge che il punto di impatto si colloca completamente all’interno della corsia di marcia opposta rispetto a quella dei veicoli coinvolti.

Dalle stesse fotografie emerge inoltre che la Lancia Musa aveva quasi ultimato la svolta, tanto che l’auto era quasi interamente nell’area di servizio e lo scooter ha impattato contro la parte posteriore del veicolo.

Ebbene, la posizione post impatto dei veicoli coinvolti e i danni dimostrano che il ciclomotore si trovava in corsia opposta rispetto a quella della propria direzione di marcia e che giungeva da tergo quando la Lancia aveva quasi ultimato la manovra.

Da ciò risulta pienamente accertato che il conducente del motoveicolo ha avuto un comportamento gravemente imprudente perché sorpassava oltre la linea di striscia continua -e quindi nella corsia di marcia opposta- diversi autoveicoli.

Quindi entrambi i conducenti hanno commesso la violazione del mancato rispetto della segnaletica orizzontale.

Conseguentemente, la responsabilità nella causazione del sinistro viene posta a carico di ciascuno di essi in misura paritaria.

La CTU Medico-legale, chiamata ad accertare i danni fisici patiti dal conducente del motoveicolo, ha accertato una IP nella misura del 9%, ITT di gg. 40, ITP al 75% di gg. 30 , ITP al 50% di gg. 50 e ITP al 25% di gg. 60.

Si addiviene per danno biologico permanente all’importo di euro 16.265,45, per Invalidità temporanea totale euro 1.899,60, per Invalidità temporanea parziale al 75% euro 1.068,53, per Invalidità temporanea parziale al 50% euro 1.187,25, per Invalidità temporanea parziale al 25% euro 712,35, per un totale di euro 21.133,18.

Respinta, invece, la richiesta di personalizzazione del danno per mancata prova dei particolari patimenti o privazioni derivanti dall’evento.

Il danno viene liquidato nella misura del 50% in considerazione della pari responsabilità accertata.

Per la medesima ragione le spese di lite vengono compensate tra le parti.

Avv. Emanuela Foligno

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