Lombo sciatalgia con ernie discali derivanti da causa di lavoro (Tribunale Terni, Sez. lavoro, sentenza n. 8/2021 del 7 gennaio 2021) .
Lombo sciatalgia con ernie discali dedotta come malattia professionale: ragionevole certezza e onere della prova.
Il lavoratore cita a giudizio l’Inail onde vedere accertato il diritto al riconoscimento della malattia professionale.
Deduce di aver svolto attività lavorativa nel settore dell’edilizia come muratore e carpentiere dal 2002; di aver movimentato manualmente carichi e di aver assunto posture incongrue, con esposizione a continue vibrazioni; – di aver presentato domanda all’Inail di riconoscimento della malattia professionale rappresentata da ” lombo sciatalgia con ernie discali” contratta per l’attività lavorativa espletata e che l’istanza non veniva accolta in quanto secondo l’Istituto ” la documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un parere medico/legale. La pratica, pertanto, viene archiviata “.
La causa viene istruita attraverso prove testimoniali, Consulenza ambientale e CTU Medico-Legale; all’esito il Tribunale ritiene il ricorso fondato.
Preliminarmente viene evidenziato che in materia di malattia professionale il D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l’assicurazione obbligatoria presso l’Inail comprenda le patologie contratte nell’esercizio e a causa dell’attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all’art. 4 (art. 3).
In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata -ricorda il Tribunale-, la prova della derivazione della malattia da causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza.
Dalle dichiarazioni rese dai testi e dalla documentazione allegata alla domanda amministrativa emerge che il ricorrente nel periodo dal 2002 al 2017 ha svolto attività di muratore e carpentiere e che tali attività hanno comportato la movimentazione manuale di carichi, l’esposizione a vibrazioni e l’assunzione di posture incongrue nello svolgimento delle mansioni sia di muratore che di carpentiere.
Inoltre, la C.T.U. ambientale ha accertato che il lavoratore sollevava materiali e attrezzature, aventi forma, dimensione e peso disomogenei, piegamenti e rotazioni del busto variabili in funzione della singola attività lavorativa e della tipologia dell’area di lavoro.
Tali attività denotano un rischio a cui va aggiunta l’esposizione ai fattori ambientali esterni che svolgono un ruolo additivo rispetto ai rischi dovuti alla movimentazione manuale ed al carico di lavoro nel suo complesso.
Per tali ragioni viene ritenuto sussistente il nesso eziologico tra la patologia (lombo sciatalgia con deficit funzionale della colonna lombo sacrale con ernie discali) e l’attività lavorativa svolta.
Dalla CTU, integralmente condivisa dal Giudice , emerge un danno biologico nella misura del 8% cui ne consegue il riconoscimento in capo al lavoratore di un indennizzo erogato in capitale ai sensi dell’art. 13, comma 2° lett. ‘a’, del D. Lgs. n. 38 del 2000.
In conclusione, l’Inail viene condannata a erogare la prestazione , oltre al pagamento delle spese di lite e di CTU.
Avv. Emanuela Foligno
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