Decorso inutilmente il termine per la demolizione dell’opera abusiva, il bene viene acquisito di diritto del patrimonio del comune

La vicenda

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva rigettato la richiesta di revoca dell’ordine di demolizione emesso a carico del ricorrente, in esecuzione della sentenza con la quale lo stesso Tribunale lo aveva dichiarato penalmente responsabile in ordine alla violazione della normativa prevista in materia di realizzazione di manufatti edili in assenza di permesso a costruire e, pertanto, lo aveva condannato alla pena di giustizia, oltre all’ordine di demolizione delle predette opere abusivamente costruite.

Nel rigettare l’istanza di sospensione dell’ordine emesso a carico del ricorrente, il Tribunale aveva rilevato che la sanatoria edilizia concessa dal Comune era illegittima poiché richiesta da quest’ultimo soltanto dopo lo spirare del termine entro il quale egli avrebbe dovuto abbattere le opere in questione, e, dunque, quando ormai tali beni erano già entrati a far parte del patrimonio del Comune.

La pronuncia è stata confermata dai giudici della Suprema Corte.

Secondo la previsione di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, commi 2 e 3, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, una volta accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso o in totale difformità da esso o, infine, con variazioni essenziali da esso, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione del manufatto in tal modo realizzato; ove tale adempimento non avvenga entro il termine di 90 giorni dalla notificazione della ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti, di diritto e senza alcun altro adempimento che non abbia valore meramente dichiarativo, gratuitamente al patrimonio del Comune.

Tale acquisizione – hanno chiarito i giudici della Terza Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 47831/2019) – non è destinata ad un arricchimento del patrimonio comunale, ma è finalizzata proprio a rendere più agevole, attraverso l’acquisizione della disponibilità giuridica del bene da parte dell’Ente, la demolizione dell’opera abusivamente realizzata.

La decisione

Ebbene nel caso in esame, correttamente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva ritenuto illegittimo il permesso a costruire in sanatoria rilasciato oltre il termine entro il quale il richiedente avrebbe dovuto demolire l’opera abusiva posto che “essendo la titolarità formale del bene transitata da tempo nelle mani del predetto Comune, [egli ] non aveva più alcun diritto ad ingerirsi nella amministrazione dell’immobile oggetto del provvedimento e, pertanto, non era legittimato nè a chiedere nè, tantomeno, a giovarsi del predetto provvedimento in sanatoria”.

In definitiva, il ricorso è stato rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

La redazione giuridica

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