È improponibile la domanda giudiziale per la restituzione dei contributi integrativi versati alla Cassa Forense nel periodo di cancellazione per incompatibilità, se prima non è proposta la domanda amministrativa di rimborso

La vicenda

La Corte d’Appello di Milano aveva confermato la sentenza del giudice di primo grado nella parte in cui aveva accolto la domanda proposta da un avvocato, condannando la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense a restituire al professionista la somma di 1.4213917,88 euro, pari all’ammontare dei contributi il cui versamento era divenuto indebito a seguito del provvedimento di cancellazione dalla Cassa per incompatibilità, emesso nel marzo del 2007 con effetto retroattivo dal 30.9.1991.

A sostegno della propria decisione, la corte di merito aveva rilevato che la restituzione del contributo integrativo fosse comunque dovuta al professionista, ai sensi dell’art. 2033 c.c., essendo venuto meno il titolo del relativo versamento e gli accessori erano dovuti dalla delibera di cancellazione.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Cassa di previdenza Forense.

La Cassazione Lavoro, (sentenza n. 30670/2019) ha accolto il ricorso ribadendo che in tema di Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, la necessità della domanda amministrativa in caso di richiesta di rimborso dei contributi, è specificamente prevista dall’ultimo comma dell’art. 3 della l. n. 319/1975 come modificato dall’art. 22 della l. n. 576/1980 prevede «la facoltà della Cassa forense di provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell’esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell’anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata » ed aggiunge all’ultimo comma che «sono rimborsabili a richiesta i contributi relativi gli anni di iscrizione dichiarati inefficaci».

La previsione dell’ultimo comma – hanno affermato gli Ermellini – va intesa in termini generali come riferita a tutte le domande di restituzione di contributi indebitamente versati alla Cassa, sia che si tratti di annualità che di intera posizione previdenziale che sia stata annullata, “in quanto costituisce applicazione del principio generale secondo il quale la previa domanda amministrativa è richiesta ogni qual volta sia fatto valere verso l’ente previdenziale un diritto dapprima non riconosciuto o esercitato, e ciò al fine di consentire, con l’effetto deflattivo rispetto al contenzioso giudiziario, l’antecedente valutazione amministrativa della pretesa”.

Il rimborso dei contributi secondo la giurisprudenza

Tale principio è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità ed è stato di recente riaffermato anche in relazione agli accessori del credito previdenziale o assistenziale, alla domanda di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto ai sensi dell’art. 13, co. 8 L. 257/1992 e all’iscrizione al Fondo Volo gestito dall’Inps.

Ne deriva che la previa domanda amministrativa costituisce requisito necessario in generale rispetto ad ogni diritto previdenziale, sia esso inerente a posizioni contributive o a prestazioni vere e proprie, che debba essere azionato; potendosi soltanto ritenere che la domanda non sia necessaria, se la legge non disponga esplicitamente in senso contrario, nei casi di procedimento che debba avanzare ex officio o in quelli in cui l’azione giudiziale sia finalizzata a contrastare una (già esercitata) pretesa dell’ente previdenziale, oltre che nelle ulteriori ipotesi in cui sull’an del diritto o della prestazione vi sia già stato riconoscimento amministrativo o giudiziale e si discuta esclusivamente sulla regolare corresponsione, anche quantitativa, di quanto dovuto, sulla base di posizioni o diritto previdenziali la cui consistenza (posizioni previdenziali) o sussistenza (diritti a prestazioni) sia però già certa inter partes.

La decisione

Nel caso in esame, la domanda di restituzione era stata proposta per la prima volta in sede giudiziaria. La mancanza della domanda amministrativa, secondo la giurisprudenza di legittimità determina l’improponibilità della domanda giudiziale (nel caso di specie di restituzione di contributi), rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

È per tali motivi che la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio perché la causa in parte qua non poteva essere proposta.

La redazione giuridica

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