In tema di micropermanenti, l’accertamento della lesione deve avvenire con criteri medico-legali rigorosi ed oggettivi; vi sono tuttavia, delle situazioni nelle quali, data la natura e la modestia della patologia, l’accertamento strumentale risulta essere in concreto l’unico in grado di fornire la prova rigorosa che la legge richiede

La vicenda

Il ricorrente aveva subito un incidente stradale mentre era alla guida della sua automobile. L’assicurazione dell’investitore, gli aveva offerto un risarcimento di 2.766,00 euro che egli aveva rifiutato perché ritenuto non sufficiente rispetto ai danni riportati, per il cui ristoro integrale agiva in giudizio.

In primo grado, il giudice di pace gli riconosceva una somma poco superiore, a ristoro della sola invalidità temporanea; negava invece il risarcimento dei danni da invalidità permanente sul presupposto che quel tipo di invalidità non fosse stata accertata con esame strumentale (ai sensi dell’art. 139 codice delle assicurazioni), bensì solo con esame clinico.

All’esito del giudizio d’appello il Tribunale dichiarava l’impugnazione inammissibile per difetto di specificità dei motivi ed in secondo luogo, confermava la soluzione offerta dal primo giudice perché corretta, specie con riferimento all’esclusione del risarcimento dei danni permanenti.

In particolare secondo il Tribunale i motivi di appello non erano stati sufficientemente argomentati, bensì svolti in maniera apodittica.

Sul punto la sentenza è stata cassata. Per i giudici della Terza Sezione Civile della Cassazione (ordinanza n. 30731/2019), la decisione impugnata aveva attribuito al requisito della specificità dei motivi di appello caratteristiche non richieste dalla norma ed esorbitanti rispetto alla sua ratio.

L’art. 342 c.p.c., come novellato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 conv. In l. n. 134 del 2012, non richiede infatti, che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum” circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggano e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (Cass. n. 21336/2017-, 4136/2019).

Ed invero, nel caso in esame, l’appellante aveva individuato il capo della sentenza impugnato (quello che aveva rigettato il risarcimento da mircopermanente) ed aveva espresso le ragioni di dissenso, sia con riguardo al profilo giuridico, vale a dire quanto all’interpretazione dell’art. 139 cod. ass., che riguardo ai fatti, ossia con riferimento alla esistenza, negata dal giudice di primo grado, di esami strumentali.

L’accertamento delle lesioni micropermanenti

Il Tribunale aveva inoltre ritenuto di non poter risarcire il danno da micropermenanti qualora le lesioni fossero state accertate, come nel caso in esame, soltanto clinicamente, senza fare ricorso ad esami strumentali.

Tale affermazione è stata oggetto di specifica censura da parte del ricorrente, posto che la norma del codice delle assicurazioni non pone alcuna regola di priorità dell’accertamento tecnico su ogni altro e dunque, consente il risarcimento della lesione micro permanente anche se accertata con esame semplicemente clinico anziché con esame strumentale.

Ebbene, il motivo è stato accolto. Nel caso in esame, il CTU aveva ritenuto non indicato l’esame ecografico, non già non espletato, ed aveva dunque affermato una stima della micropermanente sulla base del solo esame clinico.

La pronuncia della Cassazione

Sin dalla sentenza n. 18773 del 2016 la Corte di Cassazione ha chiarito che in tema di risarcimento del danno da cd. micropermanente, ai sensi dell’art. 139, comma 2, del d.lgs. n. 209/2005 come modificato dall’art. 32, comma 3-ter, del d.l. n. 1 del 2012, inserito dalla legge di conversione n. 27 del 2012, l’accertamento della sussistenza della lesione dell’integrità psico-fisica deve avvenire con criteri medico-legali rigorosi ed oggettivi; al riguardo l’esame clinico strumentale non è l’unico mezzo utilizzabile, salvo che ciò si correli alla natura della patologia (Cass. n. 11218/2019; 1272/2018).

In sostanza, la norma “va interpretata nel senso … di imporre un accertamento rigoroso in rapporto alla singola patologia, tenendo presente che vi possono essere situazioni nelle quali, data la natura della patologia e la modestia della lesione, l’accertamento strumentale risulta, in concreto, l’unico in grado di fornire la prova rigorosa che la legge richiede”. (Cass. 1272/2018).

In definitiva, il motivo è stato accolto e la causa rinviata al giudice di merito affinché valuti il danno alla luce dei richiamati principi di diritto.

La redazione giuridica

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