L’accertamento dei microdanni alla salute causati da sinistri stradali deve avvenire con l’applicazione rigorosa dei criteri insegnati dalla medicina legale, rifuggendo tanto dalle percezioni intuitive del medico-legale, quanto dalle mere dichiarazioni soggettive della vittima

La vicenda

L’attore agì in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti (microdanni) in conseguenza di un sinistro stradale occorsogli mentre era trasportato su un veicolo di proprietà e condotto dal convenuto, e assicurato contro i rischi della responsabilità civile dalla compagnia, anch’essa citata a giudizio.

Il sinistro si era verificato a causa di un urto, inferto a tergo al veicolo sul quale l’attore era trasportato, da parte di un altro mezzo rimasto non identificato, poiché allontanatosi repentinamente dopo il fatto.

Nel 2013 si concluse il giudizio di primo grado. Il Giudice di pace rilevò che il danno patito dal danneggiato fosse consistito unicamente in due giorni di invalidità temporanea, pregiudizio che liquidò nella somma di 100 Euro.

La pronuncia della Corte d’appello

Il giudice dell’appello, facendo proprie le conclusioni del consulente tecnico (nominato dal Giudice di pace), secondo il quale era “impossibile” determinare l’esistenza di postumi permanenti, ritenne di non poter liquidare il danno lamentato dall’attore, poiché le lesioni da questi patite “non erano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo”, ai sensi del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 32, comma 3 quater (convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27).

Ebbene tale affermazione non è stata condivisa dai giudici della Suprema Corte, i quali pur confermando in linea di principio la decisione impugnata, hanno ritenuto del tutto ultroneo ed irrilevante il richiamo fatto al D.L. n. 1 del 2012, art. 32, comma 3 quater, posto che un danno di cui sia impossibile stabilire non già il suo esatto ammontare, ma la sua stessa esistenza, è per ciò solo un danno irrisarcibile. Rectius, non è nemmeno un danno in senso giuridico.

L’accertamento del danno biologico

Dal punto di vista letterale – hanno aggiunto gli Ermellini -, la legge definisce “danno biologico” soltanto quello “suscettibile di accertamento medico legale” (così il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, artt. 138 e 139, ma anche il D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13, nonché, in precedenza, L. 5 marzo 2001, n. 57, abrogato art. 5).

“Accertare” è verbo che deriva etimologicamente dal latino medioevale accertare, deverbativo di certus: esso esprime il concetto di “certificare”, cioè rendere sicuro, riconoscere per vero, verificare.

Definire pertanto la categoria del danno biologico come quello “suscettibile di accertamento medico legale” vuol dire che per predicarsi l’esistenza stessa (e non la mera risarcibilità) di tale pregiudizio occorre che esso sia dimostrabile non già sulla base di mere intuizioni, illazioni o suggestioni, ma sulla base di una corretta criteriologia accertativa medico-legale.

Ma la corretta criteriologia accertativa medico-legale non si limita ovviamente a considerare solo la storia clinica documentata della vittima.

Essa ricorre altresì all’analisi della vis lesiva, all’analisi della sintomatologia, all’esame obiettivo, alla statistica clinica.

Un corretto accertamento medico-legale, pertanto, potrebbe pervenire a negare l’esistenza di un danno permanente alla salute (o della sua derivazione causale dal fatto illecito) anche in presenza di esami strumentali dall’esito positivo; così come, all’opposto, ben potrebbe pervenire ad ammettere l’esistenza di un danno permanente alla salute anche in assenza di esami strumentali, quando ricorrano indizi gravi, precisi e concordanti dell’esistenza del danno e della sua genesi causale.

La Corte di Cassazione (ordinanza n. 26249/2019) ha inoltre evidenziato che, da un punto di vista finalistico, il D.L. n. 1 del 2012 è stato adottato al dichiarato scopo di rilanciare l’economia, evitare le truffe assicurative, specie quelle legate alla sinistrosità stradale, e di ridurre i costi degli indennizzi, con conseguente abbassamento dei premi (un chiaro indice di questo intento è dato proprio dal D.L. n. 1 del 2012, successivo art. 33, che ha inasprito le sanzioni per le false attestazioni di invalidità derivanti dai sinistri stradali).

Se dunque scopo del D.L. n. 1 del 2012, fu (anche) quello di favorire l’abbassamento dei premi assicurativi nel settore dell’assicurazione r.c. auto, per i giudici della Suprema Corte, è coerente con tale fine interpretare l’art. 32 D.L. cit. nel senso che esso abbia inteso contrastare non solo le truffe assicurative, ma anche la semplice negligenza colposa, la benevola tolleranza o il superficiale lassismo nell’accertamento dei microdanni.

In sintesi:

(a) l’art. 32 D.L. n. 1 del 2012, non è una norma di tipo precettivo, ma una di quelle norme che la dottrina definisce “norme in senso lato” (cioè prive di comandi o divieti, ma funzionalmente connesse a comandi o divieti contenuti in altre norme);

(b) tale norma va intesa nel senso che l’accertamento del danno alla persona non può che avvenire coi criteri medico-legali fissati da una secolare tradizione: e dunque l’esame obiettivo (criterio visivo); l’esame clinico; gli esami strumentali;

(c) tali criteri sono fungibili ed alternativi tra loro, e non già cumulativi. Il D.L. n. 1 del 2012, art. 32, commi 3 ter e 3 quater, in definitiva, non fa altro che ribadire un principio immanente nell’ordinamento: quello secondo cui l’accertamento dei microdanni alla salute causati da sinistri stradali debba avvenire con l’applicazione rigorosa dei criteri insegnati dalla medicina legale, rifuggendo tanto dalle appercezioni intuitive del medico-legale, quanto dalle mere dichiarazioni soggettive della vittima.

La disposizione citata, pertanto, non contrasta affatto con l’art. 32 Cost., perché non limita la risarcibilità del danno alla salute, né pone limiti alla prova di esso; ma si limita a richiamare il rispetto dei propri doveri di zelo solerte da parte di quanti (medici legali di parte e d’ufficio, avvocati, magistrati) siano chiamati a stimare e liquidare il danno alla salute.

La redazione giuridica

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