Si tradisce la difesa del medico accusato di violenza sessuale ai danni di una paziente, perché da una parte nega l’attendibilità della persona offesa, dall’altra tende ad affermare che le palpazioni nelle zone erogene fossero corrispondenti a manovre di chirurgia estetica

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a carico di un medico di famiglia, reputando le “palpazioni” nelle zone erogene della vittima veri e propri atti di violenza sessuale.

La vicenda

Parzialmente riformando la pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Brescia confermava la condanna a carico di un medico di famiglia, accusato del reato di cui agli 81, secondo comma, e 609 bis, ultimo comma, cod. pen., perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con violenza e abuso d’autorità, costringeva una paziente a subire atti sessuali, con il pretesto di verifiche o trattamenti estetico-sanitari.

A parere della difesa, la corte territoriale aveva erroneamente fondato il proprio giudizio di colpevolezza basandosi sulle suggestioni della persona offesa, la quale, “mossa da peculiari sgradevoli sensazioni, stati d’animo o condizioni patologiche, avrebbe travisato la manovra di medicina estetica del medico attribuendole connotazione sessuale”.

Invero, durante il giudizio di secondo grado l’imputato non aveva mai negato quelle manovre; quel che contestava era piuttosto l’errata percezione della vittima.

E, a supporto della propria tesi rilevava che, al momento dei fatti, la paziente indossasse degli occhiali scuri a protezione del laser, che le avrebbero impedito di avere contezza visiva di quanto accadesse; ella, inoltre, all’epoca delle contestazioni, soffriva di uno stato depressivo.

Insomma i giudici della corte territoriale – a sua detta- avrebbero deciso violando il canone del ragionevole dubbio, non considerando l’incompletezza del materiale probatorio dovuta all’utilizzo del rito abbreviato e omettendo di valutare le consulenze tecniche con riferimento alla prova della presenza di saliva a lui appartenente e alle modalità di trasferimento della stessa sulla cute e sui seni della persona offesa.

Non era stato dimostrato con certezza assoluta che quel materiale fosse saliva e non anche sudore, lacrime o altri fluidi corporei che potevano essere finiti sul corpo della persona offesa in maniera del tutto accidentale, come ad esempio tramite uno starnuto.

La Terza Sezione Penale della Cassazione (42518/2019) ha rigettato il ricorso perché inammissibile.

Come evidenziato dai giudici di merito, vi era una contraddittorietà intrinseca nella linea difensiva dell’imputato, la quale, da un lato, si fondava sulla pretesa inattendibilità della persona offesa, mentre, dall’altro, visto l’insuperabile dato oggettivo offerto dalla consulenza biologica, tendeva ad affermare che le palpazioni nelle zone erogene fossero corrispondenti a manovre di chirurgia estetica.

Del resto, la difesa non era riuscita a spiegare la presenza del profilo genetico dell’imputato sul seno destro della paziente, se non attraverso la ricostruzione – palesemente inattendibile – secondo cui lacrime, saliva o sudore sarebbero inspiegabilmente caduti proprio su tale parte del corpo della vittima. Né la difesa poteva legittimamente lamentarsi della pretesa incompletezza del materiale probatorio, perché la mancanza dell’istruttoria dibattimentale e la decisione allo stato degli atti sono le normali conseguenze della scelta del rito abbreviato.

Parimenti è stato ritenuto infondato il vizio relativo all’omessa valutazione dello stato patologico della persona offesa come elemento a discapito dell’imputato.

La Corte di Cassazione, a tal proposito, ha rilevato che “il tradimento della professione medica appare tanto più grave se si tiene conto del fatto che le violazioni ontologiche sono state poste in essere nei confronti di un soggetto altamente vulnerabile per le sue problematiche di depressione. E lo stato di depressione della persona offesa non può essere preso in considerazione al fine di escludere la sua attendibilità, visto il tenore della sua versione accusatoria, ampiamente riscontrata dai rilievi biologici”.

Per tutte queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Avv. Sabrina Caporale

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