La paziente nel 2009 si sottoponeva ad alcuni interventi di chirurgia estetica che, a suo dire, venivano mal eseguiti e cita a giudizio il Medico invocando il risarcimento dei danni per 33.000 euro.
La vicenda clinica
La paziente lamenta che a seguito degli interventi di chirurgia estetica, non solo subiva un peggioramento del proprio aspetto estetico (diversità di consistenza e volume delle mammelle, asimmetria dei capezzoli, posizionamento laterale dell’ombelico, presenza di bozzi sottocutanei ai glutei), ma anche pregiudizi invalidanti, consistenti nell’impossibilità di sedersi a causa di dolori e disagi. Oltre a ciò, dopo l’intervento di chirurgia estetica, si sottoponeva, su consiglio di altro Medico, ad una cura a base di cortisonici, i quali non miglioravano la situazione.
Il CTU, nell’ambito nel giudizio di ATP, riteneva sussistente la responsabilità del Chirurgo estetico riconoscendo, a titolo di danno biologico, 5 punti di invalidità permanente, oltre a 15 giorni di ITT, e ulteriori 15 giorni di ITP, precisando che un eventuale intervento chirurgico riparativo avrebbe avuto un costo di circa settemila euro; in forza di tale accertamento, aveva invano rivolto, al dott. E., una richiesta di risarcimento danni per un totale di 26.270,60 euro.
Le contestazioni del chirurgo estetico
Il Chirurgo estetico contesta le deduzioni della paziente e formula domanda riconvenzionale per sentir condannare l’attrice al pagamento del residuo corrispettivo di €7.000, eventualmente da compensarsi con l’asserito credito risarcitorio. Inoltre, chiede di essere autorizzato a chiamare in causa, per esserne manlevato, sia la società produttrice dell’acido ialuronico utilizzato nel corso del trattamento sanitario che l’assicurazione con cui aveva stipulato una polizza per la responsabilità civile professionale. L’assicurazione, a sua volta, chiama in causa la struttura presso cui era stato eseguito l’intervento, deducendo l’operatività in secondo rischio della polizza del sanitario per l’ipotesi in cui fosse stata stipulata altra polizza dall’ente a favore del medesimo.
La decisione dei giudici di primo grado
Il Tribunale di Napoli accerta la responsabilità del Chirurgo per la non corretta esecuzione degli interventi di chirurgia estetica; compensa il credito risarcitorio dell’attrice con il residuo credito per compenso del medico e condanna l’assicurazione a pagare all’attrice il 90% del dovuto, in accoglimento della domanda di manleva svolta dal professionista. In adesione alla CTU, il primo Giudice riconosceva, pertanto, causalmente imputabile al chirurgo un danno biologico permanente del 6%, del quale il 5% per danno estetico e l’1% per la componente disfunzionale che i noduli sottocutanei provocavano, in quanto dolenti alla pressione con superfici di contatto, nonché 20 giorni di ITT, 30 giorni di ITP al 50% e 30 giorni di ITP al 25%.
Il ricorso in Appello
Tale decisione viene impugnata dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli dall’attrice, nonché in via incidentale dal Chirurgo e dall’assicurazione.
Per quanto qui di interesse, la decisione di prime cure viene criticata per avere liquidato il risarcimento di un pregiudizio contenuto nel limite delle c.d. micropermanenti, applicando le Tabelle di Milano, anziché la tabella di cui all’art. 139 del Codice delle Assicurazioni, espressamente richiamata in ambito di responsabilità sanitaria dall’art. 3, comma 3, d.l. 158/2012 (conv. l. n. 189/2012) e dall’art. 7, comma 4, l. n. 24/2017; per avere omesso di riconoscere il danno non patrimoniale per l’alterazione delle abitudini di vita, fra cui indossare il bikini e particolari indumenti per gli inestetismi derivanti dalle operazioni chirurgiche.
La Corte d’Appello di Napoli riconosce l’erroneità della sentenza soltanto rispetto al primo dei due profili menzionati (Corte Appello Napoli, 3 novembre 2023, n. 4677).
Essendo il pregiudizio non patrimoniale patito dall’attrice contenuto nei limiti delle c.d. micropermanenti, la liquidazione del risarcimento avrebbe dovuto fondarsi sulla tabella di cui all’art. 139 del Codice delle Assicurazioni, a prescindere dal fatto che l’illecito o il danno fossero anteriori rispetto all’entrata in vigore dell’art. 3, comma 3, d.l. n. 158/2012 (conv. l. n. 189/2012) e dell’art. 7, comma 4, l. n. 24/2017.
Invece, l’omesso riconoscimento alla paziente di un importo risarcitorio per l’alterazione delle abitudini di vita è corretto, poiché:
- la somma liquidata in ossequio ai valori tabellari, anche ai sensi dell’art. 139 Codice delle Assicurazioni, compensa di regola la lesione della salute nelle componenti dinamico-relazionale e di sofferenza soggettiva interiore;
- nel caso specifico, mancavano indici tali da giustificare un ristoro superiore rispetto a quello derivante dai criteri tabellari.
Riguardo l’applicazione dell’art. 139 CdA la pronuncia di primo grado viene riformata.
Il Chirurgo eccepisce che l’esatta individuazione del tipo di intervento all’addome concordato con la paziente “era incentrato solo alla Sintesi mediante tecnica endoscopica e della diastasi dei muscoli retti “, e che fu la paziente a volere fortemente il trattamento con acido ialuronico, sebbene edotta dei rischi ad esso connessi. Al riguardo sostiene, premesso che il CTU aveva ravvisato profili di responsabilità solo in relazione al “riposizionamento ombelicale”, e all’intervento di body contouring ai glutei, che erroneamente il CTU aveva addebitato il mal posizionamento ombelicale. La donna desiderava migliorare la diastasi dei retti addominali e la cicatrice sovrapubica“. Pertanto, la lamentata laterizzazione dell’ombelico non poteva essergli ascritta, essendosi lo stesso preoccupato “solo di risolvere la diastasi praticandole un intervento di mini addominoplastica con sutura dei retti in endoscopia, intervento che non prevede quello spostamento dell’ombelico lamentato dall’appellante e malamente addebitato all’operatore“.
Erroneamente, sempre secondo il Chirurgo, il CTU aveva ritenuto “che a livello addominale la paziente sia stata sottoposta ad un intervento di “addominoplastica con correzione dei retti addominali, infossamento della cicatrice ombelicale revisione di cicatrice sovrapubica da pregressi cesarei”.
Peraltro anche dalla relazione a firma del CTU dell’ATP, risultava, all’esito dell’esame obiettivo della periziata, la “presenza di cicatrice che circonda i ¾ dell’ombelico“. Secondo l’assunto in esame, tale indicazione proverebbe “un’incisione “a mezza luna” che ha lasciato l’ombelico dell’attrice sempre attaccato all’addome”. Quindi, l’ombelico si era introflesso “per il positivo intervento della diastasi sui muscoli dell’addome, senza produrre alcuno spostamento e, quindi, scollamento” dello stesso.
Tutte le censure del Chirurgo non sono fondate
Il CTU, in risposta alle note critiche, osservava che “Per quanto concerne il mal posizionamento ombelicale che il Chirurgo ritiene non ascrivibile all’intervento di chirurgia estetica in oggetto in quanto lo stesso era limitato ad una mini addominoplastica, va detto che le evidenze iconografiche e cliniche dimostrano in maniera chiara che durante l’intervento chirurgico praticato si procedette a riposizionamento ombelicale.
L’intervento in oggetto consistette, in una mini addominoplastica modificata, integrata da correzione di diastasi dei retti addominali, in cui si procedette, stando a quanto indicato al tavolo, uno scollamento dei tessuti sino alla cartilagine xifoidea e, quindi, sino ad una sede decisamente più craniale rispetto a quella dell’ombelico. Nonostante la descrizione dell’atto operatorio in oggetto risulti eccessivamente sintetica e concisa (il che risulta già di per sé pregiudizievole ai fini della valutazione della condotta tecnica dell’operatore), l’ampio scollamento dei tessuti (dopo revisione della chirurgia sovrapubica) e l’infossamento dell’ombelico risultano ben precisati.
È, dunque, verosimile ritenere che durante le manovre di scollamento addominale e di infossamento ombelicale sia stato praticato il disinserimento dalla fascia muscolare, per ottenere maggiore mobilità del lembo addominale, ciò ancor di più alla luce dell’avvenuta correzione della diastasi dei retti addominali che, avvenendo a livello di una sede più craniale, richiede il disinserimento e l’infossamento dell’ombelico, con sua mobilizzazione e, dunque, successivo riposizionamento (che in fattispecie non fu ben centrato).
D’altronde, in caso contrario, dovrebbe solo presumersi che lo stesso ombelico si sia mobilizzato autonomamente (il che è chiaramente inverosimile) atteso che il suo disallineamento è ben percettibile. “
Conclusivamente, la Corte di Appello rigetta integralmente l’appello incidentale del Chirurgo e ridetermina il risarcimento spettante alla paziente sulla base delle tabelle di cui all’art. 139 CdA.
Avv. Emanuela Foligno






