Rottura dell’espansore mammario ed emorragia

0
rottura-espansore-mammario

A seguito della rottura dell’espansore mammario destro, la donna ha riportato un’emorragia e diverse conseguenze per le quali ha chiesto un risarcimento danni all’Azienda Ospedaliera di Messina. (Corte Appello Messina, Sentenza n. 788/2023 pubblicata il 28/09/2023).

I fatti

La donna era stata sottoposta presso il Presidio Ospedaliero di Verona ad intervento chirurgico di asportazione di massa tumorale incapsulata nella mammella destra, con inserimento di un espansore. A seguito di questa operazione, i medici che l’avevano operata le prescrivevano un ciclo di “riempitivi” dell’espansore applicato. Per tale ragione nell’agosto 2001 si rivolgeva alla Struttura convenuta dove, appunto, veniva programmato un ciclo di applicazioni riempitive, suddivise in cinque sedute, da effettuarsi in circa due mesi.

Nel corso della terza seduta del ciclo programmato si verificava la rottura dell’espansore mammario destro ed era stato quindi programmato l’intervento chirurgico di sostituzione della protesi danneggiata per il 29/9/2001. I medici comunicavano alla paziente che si sarebbe dovuta sottoporre a un ulteriore intervento, dopo due anni, per l’applicazione della protesi mammaria definitiva. In data 30/5/2003, i medici sottoponevano la paziente al secondo intervento di chirurgia estetica, al fine di sostituire la protesi preesistente con quella definitiva e ridurre le dimensioni della mammella sinistra, per bilanciare le dimensioni delle due mammelle. A distanza di un giorno dall’intervento si verificava una emorragia interna alla mammella destra e la paziente veniva sottoposta a un terzo intervento d’urgenza per la rimozione della protesi, evacuazione dell’ematoma, riposizionamento della protesi e sutura dei punti staccati.

Seguivano continue medicazioni, durante le quali veniva constatata la caduta del capezzolo destro.

Infine, in data 26/9/2006 la paziente si sottoponeva a un quarto intervento di chirurgia plastica ricostruttiva presso l’Ospedale Umberto I di Venezia, i cui Medici avevano rilevato: l’avvenuta demolizione del tessuto del cavo ascellare destro, con esiti permanenti e la lesione dei nervi terminali coinvolti; che l’intervento di modellamento e ricostruzione dei tessuti non poteva che avere esiti limitati, non potendo restituire al seno la sua forma originaria.

La vicenda giudiziaria

La paziente deduce la responsabilità della Azienda Ospedaliera di Messina per le conseguenze negative riportate in seguito al terzo intervento, frutto di una omessa ponderata valutazione del rapporto rischi-benefici, in assenza del necessario consenso, tali da determinare una compromissione della sua integrità psico-fisica nella misura del 25%, oltre alla inabilità temporanea.

Svolta CTU, il Consulente ha escluso profili di responsabilità, affermando che “i trattamenti praticati alla paziente sono stati eseguiti nel rispetto delle indicazioni chirurgiche correnti, benché siano state gravate da complicanze non errori di  tecnica operatoria, che hanno inficiato in maniera determinante l’esito sul piano estetico”. Relativamente al consenso informato evidenziava “agli atti non è presente alcun atto controfirmato dalla paziente che possa attestare che la stessa fosse stata preventivamente edotta dei rischi connessi all’intervento stesso“.

Il Tribunale accoglieva solo parzialmente le domande attoree relativamente al mancato consenso informato distinguendo due profili:

a) danno da lesione della libertà di autodeterminazione in quanto tale, riconoscendo alla donna la somma di €20.000;

b) danno da lesione dell’integrità psicofisica, il cui risarcimento veniva respinto per non avere la paziente allegato quale condotta avrebbe tenuto ove fosse stata informata, in particolare per non avere dichiarato che avrebbe rifiutato gli interventi chirurgici.

L’intervento della Corte d’Appello

La donna impugna in appello il capo della sentenza che ha denegato il risarcimento della lesione dell’integrità psicofisica quale conseguenza dell’intervento praticato senza il necessario consenso, per non avere ella allegato e provato che avrebbe rifiutato l’intervento o la terapia qualora fosse stata debitamente informata.

Il motivo di gravame è fondato.

Il CTU ha rilevato l’assenza di consenso informato e che l’intervento chirurgico praticato avrebbe esposto la donna al rischio di un peggioramento, anche importante, del proprio aspetto.

Ebbene, il terzo intervento, eseguito per la sostituzione della protesi, costituisce un intervento finalizzato al raggiungimento di un miglioramento estetico poiché mirava al raggiungimento di una simmetria estetica delle mammelle. Pertanto, la particolarità del risultato perseguito dal paziente, prettamente finalizzata ad un miglioramento di tipo estetico fonda una presunzione che il consenso non sarebbe stato prestato se l’informazione fosse stata offerta. In tal senso la paziente non deve fornire alcuna prova.

La violazione dell’obbligo di consenso

I Giudici di Appello evidenziano che “quando un paziente si sottopone ad un intervento estetico lo fa per migliorare il proprio aspetto e non per la guarigione di una malattia. Per questo motivo acquisisce fondamentale importanza un’informazione precisa e dettagliata da parte del sanitario che ha il dovere di informare non solo in merito alle tecniche utilizzate, ma anche agli effetti migliorativi che deriveranno dal trattamento praticato, agli ipotetici rischi di eventuali peggioramenti dell’aspetto estetico, all’esistenza di possibili scelte alternative, perché soltanto in questo modo, il paziente sarà essere messo in grado di valutare l’opportunità, o meno, di sottoporsi all’intervento, al di là di quelle che sono le scelte ritenute preferibili dal medico“.

Il paziente, infatti, con la chirurgia estetica, insegue un risultato non declinabile in termini di tutela della salute, circostanza che fa presumere come il consenso all’intervento non sarebbe stato prestato se egli fosse stato compiutamente informato dei relativi rischi, senza che sia necessario accertare quali sarebbero state le sue concrete determinazioni in presenza della dovuta informazione.

La violazione dell’obbligo di consenso informato in relazione ad un intervento di chirurgia estetica determinante un inestetismo più grave di quello che si mirava ad eliminare o ad attenuare, determina la responsabilità del medico per il danno derivatone, anche qualora l’intervento sia stato correttamente eseguito.

In senso sostanzialmente conforme viene menzionata Cassazione n. 29827/2019, terza sezione civile.

Nel caso concreto, deve essere risarcito il danno da lesione dell’integrità psicofisica, in quanto conseguenza dell’intervento praticato senza in necessario consenso.

Alla donna viene liquidato l’importo di 75.000 euro. L’accoglimento dell’appello implica anche una modifica del riparto delle spese del giudizio di primo grado, che seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell’Azienda Ospedaliera.

Avv. Emanuela Foligno

Leggi anche:

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui