L’imputato veniva condannato, sia in primo che in secondo grado, per avere denunciato un sinistro stradale mai accaduto e per avere formato certificazione medica falsa. La Cassazione conferma la decisione dei giudici della Corte di Appello di Milano (Cassazione penale, sez. II, dep. 06/10/2023, n.40811).

La vicenda giudiziaria

Secondo la tesi dell’imputato che ricorre in Cassazione, i Giudici di appello avrebbero errato atteso che l’assunzione delle testimonianze richieste dalla difesa del ricorrente con i motivi di appello atteneva a prove preesistenti alla emissione della sentenza di primo grado; ed ancora vi sarebbe stata mancanza assoluta di motivazione in ordine alla richiesta di riapertura dell’istruttoria dibattimentale per procedere all’audizione del teste che aveva proceduto nella immediatezza del sinistro all’ispezione dei veicoli coinvolti e del Medico (la cui sottoscrizione appariva sui certificati medici).

L’imputato rivela inoltre che i Giudici di appello avrebbero affermato come inverosimile che l’autovettura potesse essere funzionante a seguito del controllo operato dei carabinieri a fronte delle condizioni dell’autovettura descritte dal perito assicurativo, giungendo a tale conclusione da una loro soggettiva deduzione a fronte della sola verifica informatica della banca dati operata dal maresciallo, da cui risultava solo che l’autovettura era stata sottoposta a controllo.

Il ricorso viene ritenuto inammissibile.

Il Giudice di appello che intende respingere una specifica richiesta di parte di rinnovazione del dibattimento ha l’obbligo di dare conto dell’assenza di decisività.” Nel caso in esame i Giudici hanno motivato la decisione di non rinnovare l’istruttoria dibattimentale, ritenendo sufficiente il materiale probatorio acquisito e sottolineando il fatto che l’autovettura condotta dall’imputato era risultata, secondo la perizia prodotta, non marciante a causa dei danni riportati nel sinistro, ma perfettamente quando era stata sottoposta a controllo dai Carabinieri. Da tale ragionamento i Giudici ritenevano la certificazione medica falsa sia perché relativa ad un sinistro inesistente, sia perché risultava in parte rilasciata nei giorni di sabato e domenica -quando gli studi privati medici abitualmente non operano-, sia perché le firme del Medico riportate sui certificati erano difforme da quelle contenute nell’atto di citazione notificato al teste e nella sua lettera d giustificazione per la mancata comparizione all’udienza

Le censure sono pertanto inammissibili, poiché indirizzate a fornire una diversa valutazione agli elementi di prova esaminati dai giudici di merito.

Infine, la Suprema Corte evidenzia che in realtà la richiesta di sentire il teste non era stata formulata nell’atto di appello; conseguentemente anche quel punto il ricorso è inammissibile, essendo noto che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il Giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza.

Avv. Emanuela Foligno

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