L’omessa diagnosi di adenocarcinoma del grosso intestino provoca un ritardo di 5 mesi per l’intervento e la chemioterapia. Il Tribunale riconosce la responsabilità dell’Azienda Ospedaliera e liquida il danno da perdita del rapporto parentale (Tribunale Avezzano, Sentenza n. 310/2023 pubblicata il 23/11/2023- RG n. 1382/2016).
La vicenda
Viene citata a giudizio l’Azienda Sanitaria Locale 1 Avezzano-Sulmona per vedere accertata la responsabilità del decesso del paziente.
La moglie del paziente invoca il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali, e perdita di chance, da lei subiti in proprio e quale erede del marito, a seguito dell’imperizia e imprudenza dimostrata in occasione del ricovero ospedaliero dal 17/02/2006 al 17/03/2006.
Il paziente veniva ricoverato in data 17/2/2006 presso l’Ospedale di Avezzano per “Dorso lombalgia resistente a trattamento da sosp. Lesioni ripetitive “.
In data 17 marzo 2006 veniva dimesso nonostante dalle analisi emergessero valori elevati dei marcatori tumorali S-Antigene Carboidrato e di S-Antigene CEA.
Dopo alcuni mesi veniva ricoverato presso l’Ospedale di Vallo della Lucania per la presenza di forti dolori addominali e gli veniva riscontrato “adenocarcinoma del grosso intestino moderatamente differenziato, ulcerato, infiltrante la parete fino al grasso pericolino sottosieroso. Presenza di aspetti di permeazione neoplastica endovasale. Margini chirurgici indenni. Metastasi di adenocarcinoma in undici dei ventiquattro linfonodi isolati”. Veniva dimesso il 12/9/2006 con la diagnosi “colon trasverso e presenza di metastasi epatiche”.
L’attrice, in sostanza, lamenta il ritardo con il quale è stata diagnosticata la neoplasia del paziente che avrebbe potuto essere rilevata già dall’Ospedale di Avezzano, durante il precedente ricovero del febbraio-marzo 2006, per la presenza di valori elevati dei marcatori tumorali. Questo ritardo, sempre secondo la tesi dell’attrice, avrebbe comportato una riduzione delle chance di sopravvivenza del paziente.
La ASL, per contro, sostiene che il paziente già fosse consapevole della grave malattia che lo affliggeva nonché che lo stesso avesse altre patologie con effetto consequenziale di doversi escludere la sussistenza della relazione tra la eccepita omissione dell’ospedale e il decesso.
La CTU medico-legale
Nel merito, la CTU ha chiarito che “non emergono ragioni o motivazioni tali da giustificare l’omessa diagnosi della neoplasia presente in soggetto con diagnosi di accettazione “Dorso -lombalgia resistente a trattamento da sospette lesioni ripetitive”. L’omessa diagnosi si è realizzata in presenza di un quadro clinico, laboratoristico radiologico suggestivo per sospetta patologia oncologica (elevati valori Markers oncologici 20/02/06 , RX 20/02/.06 : non sicure immagini da lesioni ripetitive, Tc addome 4/3/06 .In particole si segnala come la consulenza oncologica effettuata in data 22.02.06 prescriveva fra gli altri, approfondimenti diagnostici quali la colonscopia e gastroscopia la cui effettuazione avrebbe rapidamente portato alla diagnosi della neoplasia del colon trasverso in atto” che però non vennero né disposti né eseguiti.”
Dalla CTU, inoltre, è emerso che il ritardo diagnostico e la conseguente perdita di chance sono da considerarsi in relazione al fatto che vi è stato un ritardo di circa 5 mesi sia per l’intervento chirurgico sia per la chemioterapia, con la conseguenza che il paziente avrebbe avuto un periodo di sopravvivenza maggiore di circa 18 mesi, inteso come maggiore aspettativa di vita, tenuto conto della sopravvivenza media di pazienti affetti dalla sua patologia, Adenocarcinoma del colon dx, della stadiazione (pT3G2N2) e delle rilevate importanti comorbilità.
Il personale medico dell’Ospedale di Avezzano è in colpa
Pertanto, il personale medico dell’Ospedale di Avezzano è in colpa per avere omesso il completamento degli accertamenti prescritti dalla consulenza oncologica, in particolare degli esami endoscopici ed inoltre nel fatto che erano stati sottovalutati per imprudenza e imperizia gli esami del sangue dei markers tumorali.
Per quanto riguarda il danno da perdita del rapporto parentale invocato dalla moglie del paziente, il Giudice, applicando le Tabelle milanesi, riconosce 40 punti per l’età della vittima, 10 punti per la convivenza, 10 punti per la sopravvivenza di altri congiunti, 15 punti per la relazione affettiva, che moltiplicati per il punteggio previsto di €3.365, sommano l’importo complessivo da liquidare in €252.375.
Avv. Emanuela Foligno
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