In caso di cancellazione dalla Cassa per incompatibilità l’avvocato deve restituire i contributi integrativi. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro con la sentenza in commento
La vicenda
La Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva condannato la Cassa Forense a restituire agli eredi di un avvocato la somma di quasi 72 mila euro, versata a titolo di contributi integrativi dall’anno 2000 al 2008, periodo in cui era stato cancellato dalla cassa per incompatibilità derivante dall’esercizio di attività di socio amministratore di società commerciale.
Contro tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l’istituto di previdenza forense, denunciando l’errore commesso dalla corte milanese per aver ritenuto che l’obbligo di restituzione su di essa gravante a seguito della cancellazione del defunto avvocato, concernesse non solo i contributi soggettivi, ma anche quelli integrativi.
La questione giuridica
La questione giuridica su cui si discute è se sia dovuta o meno la restituzione al professionista dei contributi integrativi versati a norma dell’articolo 11 della l. n. 576 del 1980 alla Cassa Forense, nell’ipotesi in cui venga accertato l’esercizio della professione in regime di incompatibilità, con conseguente cancellazione retroattiva dalla Cassa.
La soluzione è stata raggiunta dai giudici della Sezione Lavoro della Cassazione con la sentenza in commento (n. 30571/2019), i quali hanno inteso dare continuità a un risalente arresto giurisprudenziale (n. 10458/1998) in cui si è chiarito, sia pure con riferimento a fattispecie di restituzione dei contributi per il caso di mancata maturazione del diritto a pensione, “che l’obbligo di rimborso concerne soltanto i contributi soggettivi, non anche quelli integrativi, dovendosi dare rilievo alla mancata previsione del diritto alla restituzione di detti contributi, in coerenza con la funzione solidaristica degli stessi”.
Tale arresto è stato confermato anche con riguardo alla presente fattispecie, in cui a seguito della delibera di cancellazione vi era stato l’annullamento retroattivo del rapporto previdenziale.
Una simile conclusione – hanno affermato gli Ermellini – «trova conferma in primo luogo nella stessa struttura e funzione del contributo integrativo, disciplinato dall’articolo 11 della l. n. 576/1980». Si tratta di disposizione che prevede l’obbligo di versamento su tutti gli iscritti agli Albi di avvocato e procuratore nonché sui praticanti procuratori iscritti alla Cassa, che devono applicare una maggiorazione percentuale (del 2% fino al 2012) ripetibile nei confronti del clienti sui corrispettivi rientranti nel volume annuale d’affari ai fini dell’IVA e versarne alla Cassa l’ammontare, indipendentemente dall’effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore.
La norma aggiunge che il contributo è dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all’Albo professionale, ma l’obbligo del contributo minimo è escluso dall’anno solare successivo alla maturazione del diritto alla pensione.
L’obbligo del contributo integrativo è dunque strettamente inerente alla prestazione professionale resa in virtù dell’iscrizione all’Albo professionale, tanto che il professionista può ripeterlo nei confronti del cliente.
La cancellazione dalla Cassa per incompatibilità
L’articolo 2, terzo comma della legge n. 319 del 1975 dispone inoltre che l’attività professionale svolta in una delle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 3 del r.d.l. n. 1578 del 1933, «ancorché l’incompatibilità non sia stata accertata e perseguita dal consiglio dell’ordine competente preclude sia l’iscrizione alla Cassa, sia la considerazione, ai fini del conseguimento di qualsiasi trattamento previdenziale forense, del periodo di tempo in cui l’attività medesima è stata svolta», ma non revoca in dubbio che l’attività professionale sia stata legittimamente esercitata in virtù dell’iscrizione all’Albo.
Ne discende che il contributo integrativo di cui all’articolo 11 non viene “indebitamente percepito” dalla Cassa nel periodo di iscrizione, ma viene da questa legittimamente riscosso, in forza delle disposizioni di legge vigenti e in relazione all’esercizio dell’attività professionale consentito dall’iscrizione all’Albo, sicché non trova applicazione l’articolo 2033 c.c. che regola in via generale la ripetizione dell’indebito.
La pronuncia della Cassazione
A queste riflessioni i giudici della Sezione Lavoro hanno altresì aggiunto che “il carattere solidaristico della previdenza forense come modellata dalla legge 576 del 1980 – carattere evidenziato in più arresti della Corte Costituzionale (nn. 132 e 133 del 1984) – non esaurisce i suoi effetti durante il rapporto di iscrizione alla Cassa, mentre la cessazione del rapporto non fa venir meno retroattivamente il vincolo di solidarietà”.
La restituzione di un contributo pagato al solo fine di solidarietà ne snaturerebbe il contenuto e, impedendo l’attuazione del principio solidaristico costituzionalmente garantito (articolo 2 Cost.), sarebbe pure contrario ai principi costituzionali, poiché il fine solidaristico che caratterizza la previdenza forense non viene meno per effetto della cancellazione dell’iscritto.
Per tutte queste ragioni, il ricorso è stato accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano che, in diversa composizione, dovrà procedere a una nuova valutazione dell’obbligazione restitutoria della Cassa attenendosi ai richiamati principi di diritto.
Avv. Sabrina Caporale
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