Le professioniste madri, che abbiano i requisiti per accedere agli incentivi fiscali previsti dalle citate disposizioni, continueranno ad aver diritto alla parametrazione dell’indennità di maternità al “reddito pieno” percepito prima dell’inizio del periodo di cui all’articolo 70, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001
Con una istanza di interpello, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, aveva richiesto al Ministero del Lavoro, chiarimenti in merito all’interpretazione dell’articolo 70, comma 2, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, concernente la base di calcolo del reddito delle madri libere professioniste ai fini della determinazione dell’indennità di maternità spettante alla stessa, relativamente ad una particolare ipotesi: quella in cui la donna fosse rientrata in Italia dopo aver svolto continuativamente un’attività lavorativa o aver conseguito un titolo di studio all’estero.
L’articolo 70, poc’anzi menzionato, fissa infatti, l’indennità (di maternità) in questione, “all’ottanta per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo della libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell’evento.”
Cosicché nella domanda di interpello, ci si chiede, se l’espressione “reddito professionale” debba intendersi come l’intero reddito professionale percepito dalla libera professionista, oppure se, in relazione al caso di specie, ci si debba riferire a tale reddito ma in termini ridotti, ai sensi, rispettivamente, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, e dell’articolo 16 del decreto legislativo14 settembre 2015, n. 147?
Questi ultimi, come noto, recano incentivi fiscali – comportanti una riduzione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche – per i lavoratori dipendenti od autonomi, cittadini dell’Unione europea, che rientrino in Italia dall’estero.
La risposta del Ministro del Lavoro (interpello n. 7/2018)
La risposta al quesito, chiama in causa due riferimenti normativi. Il primo, quello di cui all’art. 70 già individuato, relativo alla tutela della maternità e della paternità; il secondo riguarda, invece, le norme recanti incentivi fiscali sotto forma di minore imponibilità del reddito, nei confronti dei cittadini dell’Unione europea che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione post-lauream all’estero e che decidano di fare rientro in Italia.
Il Ministero del Lavoro, in relazione al quesito oggetto dell’interpello, fa sapere che una professionista madre, che abbia i requisiti per accedere agli incentivi fiscali previsti dalle citate disposizioni, continuerà ad aver diritto alla parametrazione dell’indennità di maternità al “reddito pieno” percepito prima dell’inizio del periodo di cui all’articolo 70, comma 1, del decreto legislativo n. 151, proprio al fine di realizzare le tutele individuate dal legislatore nei confronti delle lavoratrici madri. Tale reddito, effettivamente “percepito e denunciato” come previsto dal comma 2 del medesimo articolo 70, continua a costituire, peraltro, la base imponibile per il versamento dei contributi di previdenza obbligatoria, posto che la legge 30 dicembre 2010, n. 238, nonché il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dispongono esclusivamente benefici fiscali.
La ratio è quella di “[…] contribuire allo sviluppo del Paese mediante la valorizzazione delle esperienze umane, culturali e professionali maturate dai cittadini dell’Unione europea che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia […].” (art. 1, comma 1, L. 238/2010) e che decidano di farvi ritorno.
È a tale scopo, infatti, che il legislatore ha previsto gli incentivi fiscali predetti, sotto forma di riduzione della base imponibile del reddito.
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