Accolto il ricorso delle eredi di un lavoratore deceduto a causa di malattia da esposizione ad amianto contratta sul luogo di lavoro relativamente alla personalizzazione del danno
Qualora il giudice scelga di applicare i parametri delle Tabelle del Tribunale di Milano, la personalizzazione del risarcimento non può discostarsi dalla misura minima ivi prevista senza dar conto nella motivazione di una specifica situazione, diversa da quelle già considerate come fattori determinanti la divergenza tra il minimo e il massimo, che giustifichi la decurtazione. Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 7597/2021 pronunciandosi sul ricorso presentato dalle eredi di un lavoratore che avevano agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno iure proprio per la morte del cloro congiunto a causa di malattia da esposizione ad amianto contratta sul luogo di lavoro.
Il Tribunale adito aveva accolto la domanda condannando la datrice convenuta al pagamento della somma di Euro 130.000,00 a favore della moglie e di Euro 80.000,00 a favore di ciascuna delle figlie.
La Corte d’appello di Venezia aveva poi rivisto al rialzo tali cifre condannando l’appellata al pagamento della somma di Euro 180.000,00 a favore della moglie (non inferiore, ma prossima ai valori minimi tabellari) e di Euro 100.000,00 a favore di ciascuna delle figlie, le quali alla morte del padre avevano rispettivamente 33 e 48 anni di età.
Il Collegio distrettuale, infatti, aveva ritenuto incongrua l’applicazione da parte del giudice di primo grado delle tabelle in uso presso il Tribunale di Venezia, tenuto conto che quelle milanesi prevedevano importi abbastanza più elevati anche nei valori minimi (tabelle del 2018: coniuge 165.960 – 331.920; figlio 165.960 – 331.920).
Le figlie si rivolgevano comunque alla Suprema Corte denunciando erronea applicazione delle tabelle milanesi. Nello specifico, le eredi del defunto osservano che, senza alcuna motivazione ed esposizione di alcun argomento a sostegno del criterio adottato, era stato liquidato in favore delle figlie un importo inferiore (del 40%) rispetto ai minimi tabellari. Le ricorrenti, inoltre, deducevano che il giudice di appello avrebbe dovuto ritenere notorio il legame affettivo con il padre, tale da integrare il danno parentale, e che, rispetto alla riduzione del 40% del minimo tabellare, la motivazione fosse totalmente carente.
Gli Ermellini hanno effettivamente ritenuto fondate le doglianze proposte ravvisando come il Giudice a quo si fosse discostato dalla misura minima in modo rilevante senza specifica indicazione delle ragioni della liquidazione adottata.
Vi era nella motivazione l’esclusivo richiamo all’età delle appellanti. “L’indicazione di un’esclusiva ragione, soprattutto di carattere standard quale quella dell’età – hanno chiarito dal Palazzaccio – assolve in astratto l’onere giustificativo della scelta fra il minimo ed il massimo. Ove tale indicazione spinga nella direzione della soglia minima, l’ulteriore abbattimento dell’ammontare risarcitorio al di sotto di tale soglia comporta un onere argomentativo in più, nella specie del tutto mancante”.
Peraltro la motivazione tradiva un’intima contraddittorietà, al punto tale da renderla apparente, perché nonostante le tabelle milanesi siano state espressamente scelte per il maggior importo del valore minimo rispetto alle tabelle in uso nel Tribunale di Venezia, senza fornire adeguata motivazione si era poi optato, quanto alle figlie, per un notevole discostamento rispetto a quel valore minino.
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