Malattia professionale dell’operatore ecologico (ipoacusia bilaterale e lombosciatalgia), viene riconosciuta nel giudizio di primo e secondo grado (Cassazione civile sez. lav., 17/02/2022, ud. 03/11/2021, dep. 17/02/2022, n.5239).

Malattia professionale dell’operatore ecologico ricorrente, viene riconosciuta dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato l’INAIL a corrispondere al dipendente del Comune di Reggio Calabria, la rendita per malattia professionale (ipoacusia bilaterale) nella misura del 19,25 % dal 1 marzo 2005 e nella misura complessiva del 29 % (ricomprendendovi anche la lombosciatalgia) dal 13 dicembre 2005.

La Corte d’Appello, previo rinnovo della CTU,  ha riconosciuto l’eziologia professionale della spondiloartrosi lombare sinistra con disco Bulgin L4-L5 determinata dall’esposizione del sistema muscolo-scheletrico a un sovraccarico biomeccanico qualificando l’invalidità al 12 % (codice 213 D.M. 12 luglio 2000) considerando l’esposizione in termini di intensità e durata dovuta all’attività lavorativa di movimentazione dei cassonetti dei rifiuti, svolta dal 1993 al 2004; quanto all’ipoacusia bilaterale, l’applicazione della tabella elaborata da Marello conduceva ad una percentuale del 19,25 %.

In applicazione della formula di Gabrielli alle patologie così accertate, la Corte territoriale ha quantificato, per la malattia professionale dell’operatore ecologico, l’inabilità lavorativa totale al 29 %, riconoscendo che la lombosciatalgia era conclamata documentalmente da febbraio 1996, mentre l’ipoacusia bilaterale da giugno 2006 (esame audiometrico), facendo decorrere l’ipoacusia dal 1 maggio 2005, non avendo l’INAIL contestato la decorrenza ed essendo stato il gravame limitato alla quantificazione dei postumi, e la lombosciatalgia dalla data della domanda (13.12.2005), non potendo essere anteriore alla domanda susseguente ad infortunio sul lavoro del 1996.

L’Inail ricorre in Cassazione per avere la Corte di merito riconosciuto la rendita per danno biologico nella misura del 19,25 % dal 1 marzo 2005 per la ipoacusia bilaterale (denunciata nel 2005) e, nella misura complessiva del 29 %, dal 13 dicembre 2005, data di presentazione della domanda di aggravamento dell’infortunio, ricomprendendo nella valutazione del danno anche i postumi della lombosciatalgia conseguente all’infortunio verificatosi nel 1996, facendo uso, nella quantificazione del danno nella complessiva misura del 29 %, degli stessi parametri di valutazione per eventi sottoposti a regimi diversi, il D.P.R. n. 1124 del 1965 e il D.Lgs. n. 38 del 2000.

Deduce l’Istituto che i detti regimi; sono coesistenti fino ad esaurimento dei casi ricadenti nel precedente sistema e, cioè, fino allo scadere dei termini revisionali delle rendite costituite per eventi verificatisi o denunciati prima del 25 luglio 2000, data di entrata in vigore del D.M. di approvazione delle tabelle ai sensi del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 2, e, nella specie, trattandosi di malattia professionale dell’operatore ecologico denunciata dallo stesso con domanda amministrativa (del 15 gennaio 1999) antecedente all’entrata in vigore della nuova disciplina dettata dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, le menomazioni dovevano essere valutate alla stregua del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 74 (indennizzabilità delle menomazioni superiori al 10 per cento) e non già alla stregua del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, n. 2, lett. a) (indennizzabilità, in capitale, delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento, e in rendita, dal 16 per cento, nella misura indicata nell’apposita tabella di indennizzo del danno biologico).

Il ricorso è infondato poiché la denunciata violazione di legge è insussistente.

Non si tratta, nella vicenda all’esame, di valutazione complessiva dei postumi ricadenti in discipline diverse ma,  come emerge dalla stessa sentenza impugnata che nel fare proprie le conclusioni del CTU dipana con chiarezza la ratio decidendi con riferimento a domanda per esposizione a rischio nel segmento temporale dal 1993 al 2004, bensì in materia di domanda di rendita per malattia professionale denunciata dall’assicurato dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 38 del 2000, per esposizione a rischio morbigeno protratta nel tempo anche dopo tale data.

La sentenza impugnata è immune da censure per essersi conformata ai consolidati principi espressi, non trattandosi di coesistenza di discipline diverse -come pretende l’INAIL-.

Il ricorso viene rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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