L’interruzione di gravidanza, trascorsi i 90 giorni entro cui è possibile esercitarla volontariamente, è ammessa solamente se si presenta una situazione di grave pericolo per la salute fisica o psichica della gestante
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9251/2017, si è occupata di un caso avente ad oggetto la responsabilità del medico e della struttura sanitaria per la mancata informazione nei confronti di una donna incinta relativa a una malformazione del nascituro nell’ottica di una potenziale interruzione di gravidanza.
La Corte di Appello di Milano, confermando la decisione del Tribunale di Monza, aveva respinto la domanda di risarcimento proposta dai genitori del bambino per la mancata rilevazione, in sede di ecografia morfologica effettuata alla 21esima settimana di gravidanza, della totale mancanza della mano sinistra.
La coppia aveva quindi fatto ricorso per Cassazione evidenziando, tra le altre doglianze, come la Corte di appello avesse fatto proprie le ‘palesemente illogiche e contraddittorie’ conclusioni della CTU escludendo la sussistenza di una condizione idonea a legittimare l’eventuale scelta di un aborto.
La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto infondate le argomentazioni proposte dai ricorrenti. In particolare secondo gli Ermellini i giudici di merito avevano correttamente appurato la non sussistenza di “una situazione tale da poter legittimare, a termini di legge, un’eventuale scelta di interruzione della gravidanza”, condividendo la ravvisata “non ricorrenza di un grave pericolo per la salute psichica” della mamma, nonché la valutazione che “l’introduzione, con quattro mesi di anticipo, delle terapie di sostegno, non sarebbe stata evenienza in grado, comunque, di apportare apprezzabili modificazioni sull’evoluzione del processo patologico”.
La Cassazione ha ricordato come il nostro ordinamento non ammetta il cosiddetto ‘aborto eugenetico’, prescindente cioè dal serio o dal grave pericolo per la vita o la salute fisica o psichica della donna. Le eventuali malformazioni o anomalie del feto, pertanto, rilevano solo nei termini in cui possono cagionare il danno alla salute della gestante e non in sé e per sé considerate in riferimento al nascituro. Alla luce di tali considerazioni i Giudici del Palazzaccio hanno pertanto respinto il ricorso presentato.




