Secondo la Cassazione, il reato è integrato nel caso del compimento di più atti di natura vessatoria, realizzati in momenti successivi, anche se gli stessi siano intervallati da condotte prive della connotazione della violenza e della sopraffazione

Maltrattamenti in famiglia concretizzatisi in ingiurie, minacce e percosse ai danni della moglie, la quale in alcune circostanze aveva anche subito delle lesioni personali. Con questa accusa un uomo era stato condannato dalla Corte d’appello di Torino, che aveva confermato la decisione presa dal giudice di primo grado.
L’imputato, ritenendo ingiusta la pronuncia, ricorreva per Cassazione evidenziando da un lato che Corte d’appello non aveva valutato le contraddizioni intrinseche alle dichiarazioni della donna e le divergenze rispetto alle risultanze dei certificati medici, e dall’altro che non era stata tenuta in considerazione la circostanza che lo stesso aveva ripreso la convivenza con la moglie , con la quale si era addirittura risposato.
Inoltre a suo avviso i fatti denunciati non avrebbero integrato il reato di maltrattamenti in famiglia, trattandosi di singoli e sporadici episodi di percosse e di lesioni e non sussistendo “un comportamento tale da imporre un regime di vita vessatorio, mortificante ed insostenibile, caratterizzato da uno stato di soggezione ed inferiorità della vittima.”
La Suprema Corte, tuttavia, con sentenza n. 9962/2017, ha ritenuto di respingere il ricorso in quanto infondato. Secondo gli Ermellini il Giudice d’appello aveva infatti correttamente fondato la propria decisione, sia sulle dichiarazioni della persona offesa, che sicuramente non erano animate dalla volontà di ottenere risarcimenti economici, sia sui certificati medici redatti dall’ospedale nei confronti della donna, sia, infine, sul fatto che la donna si era anche rivolta ai servizi sociali, denunciando di essere stata maltrattata.
La fattispecie di reato disciplinata dall’articolo 572 del codice penale, inoltre risultava pienamente integrata in quanto la norma prevede, ai fini della sussistenza dell’illecito, il “compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, anche se gli stessi siano ripetuti soltanto per un limitato periodo di tempo (…), o siano intervallati da condotte prive della connotazione della violenza e della sopraffazione o dallo svolgimento di attività familiari persino gratificanti per la persona offesa”.

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