L’intento scherzoso o giocoso non esclude il dolo del reato, che si caratterizza per la coscienza e volontà di sottoporre la persona offesa a una serie di sofferenze fisiche o morali in modo continuato e abituale

Aveva maltrattato il figlio della moglie convivente, attraverso “ripetute condotte psicologicamente violente realizzate mediante reiterazione sistematica di atti di disprezzo e denigrazione del minore, con sopraffazione morale della persona offesa”. Nonostante ciò il giudice di merito aveva assolto l’imputato per insussistenza del fato dal reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, disciplinato dall’articolo 572 del codice penale.
La Corte di Cassazione, tuttavia, con sentenza n. 10901/2017 ha annullato la decisione del Tribunale di primo grado impugnata dal Pubblico ministero e dal difensore della parte civile. Secondo la Suprema Corte, infatti, sebbene il giudice di primo grado avesse riconosciuto le condotte poste in essere dall’imputato come effettivamente esistenti, ne aveva escluso il carattere penalmente rilevante sulla base della considerazione che si sarebbe trattato di condotte “in parte ordinarie, in parte poco urbane, in altra parte frutto di sottocultura e di maleducazione”, iscrivibili in una “mentalità maschile poco aperta, riconducibile a una mascolinità retrograda e superata”.
Tale motivazione, tuttavia, per la Cassazione non soddisfa la giurisprudenza di legittimità e i principi in tema di elemento soggettivo e soggettivo del reato. Secondo gli Ermellini, infatti, le condotte di maltrattamento raggiungono la soglia della rilevanza penale quando si collocano in una più ampia e unitaria condotta abituale idonea a imporre un regime di vita vessatorio mortificante e insostenibile.
Nel caso esaminato, le testimonianze e gli elementi probatori avevano dimostrato la sussistenza di condotte sicuramente maltrattanti, caratterizzate da un manifesto disprezzo nei confronti della personalità morale e della dignità del minore, oltre che da minute, ma reali, violenze fisiche e certe nonché positive violenze morali. Inoltre il Tribunale avrebbe sbagliato valutazione in relazione all’elemento soggettivo dell’illecito. Per i Giudici di Piazza Cavour, infatti, l’intento intermittentemente scherzoso o giocoso non esclude il dolo del reato, che si caratterizza “per la coscienza e volontà di sottoporre la persona offesa a una serie di sofferenze fisiche o morali in modo continuato e abituale”.

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