Il camice bianco, titolare di un rapporto di lavoro part time con il Comune di Bologna aveva assunto al contempo l’incarico di medico dell’emergenza territoriale presso l’AUSL di Piacenza

Aveva omesso al momento dell’assunzione dell’incarico di medico dell’emergenza territoriale, di dichiarare all’AUSL di Piacenza la decisiva circostanza di essere nel contempo dipendente dell’amministrazione comunale di Bologna. La Corte dei Conti, sezione Giurisdizionale per l’Emilia Romagna, ha quindi ritenuto, con sentenza n. 44/2017,  di condannare il camice bianco per i reati di truffa e falso ideologico disponendo il risarcimento a favore di due Enti del danno erariale corrispondente rispettivamente a Euro 323.824,23 in favore dell’Azienda U.S.L., e a Euro 25.906,38 in favore del comune di Bologna.
I giudici hanno ritenuto non sussistente alcun dubbio circa l’intenzionale violazione delle norme sull’incompatibilità previste per i medici titolari di rapporti convenzionali con strutture del servizio sanitario nazionale e, quindi, circa la natura dolosa della condotta contestata. Il modulo di “autocertificazione informativa” predisposto dall’AUSL e concernente il possesso dei requisiti necessari ai fini dell’accettazione dell’incarico, prevede infatti espressamente la dichiarazione di “essere/non essere titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale, anche come incaricato o supplente, presso soggetti pubblici o privati”.
Rispetto a tale adempimento, il medico ha consapevolmente sottoscritto la predetta dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dichiarando di non essere titolare di alcun rapporto di lavoro dipendente, “dissimulando ab origine una condizione di incompatibilità assoluta che di per sé gli avrebbe precluso l’affidamento dell’incarico”.  In ogni caso, durante tutto lo svolgimento del rapporto convenzionale, il medico si è astenuto sia dal rappresentare altrimenti la propria condizione di dipendente pubblico, sia dal far cessare la situazione di incompatibilità (come prescritto dal comma 8 dell’articolo 17 dell’ACN).
Il medico, pertanto, ha messo in atto una condotta fraudolenta protratta nel tempo, procurandosi un ingiusto profitto ed è pertanto tenuto all’integrale restituzione delle somme percepite, senza che residui alcun margine di valutazione in ordine all’utilità delle prestazioni comunque svolte dal medico convenzionato. La violazione dolosa del dovere di esclusività, garantito dalla disciplina imperativa sulle incompatibilità, esclude che possa farsi ricorso all’istituto della “compensatio lucri cum damni”.
Il medico, inoltre, aveva omesso di comunicare al Comune di Bologna – suo datore di lavoro pubblico all’epoca – l’assunzione dell’incarico presso I’AUSL di Piacenza, come pure avrebbe dovuto quale lavoratore pubblico a tempo parziale per lo svolgimento di altra attività lavorativa, Anche in questo caso, peraltro, sussisteva l’impossibilità giuridica  per il camice bianco, nella sua posizione di dipendente dell’ente locale a tempo indeterminato (ancorché parziale), di assumere un incarico quale quello accettato, di medico dell’emergenza territoriale presso l’AUSL di Piacenza.

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