Con una importante pronuncia, la Corte d’Appello di Napoli dà un’ interpretazione della norma sugli obblighi di frequentazione per gli specializzandi tra il 1983 e il 1999.

La Corte d’Appello di Napoli con la pronuncia 4245/2017 ha sancito che i mancati compensi agli specializzandi del periodo tra il 1983 e il 1999 dovranno ora essere corrisposti.

Un importante riconoscimento, questo, che arriva dopo anni. E che nasce dal fatto che all’epoca vi era stato un ritardo notevole nel recepimento delle direttive UE.

“Il Tribunale – spiega l’avvocato Domenico Giovanni Ruggiero – non aveva riconosciuto il compenso ai medici perché non avevano in pratica dimostrato di aver frequentato i corsi di specializzazione”.

Secondo il legale, all’epoca le norme erano diverse. Pertanto, nessuna legge imponeva orari e compiti.

Dinanzi a tali evidenze, la Corte d’Appello di Napoli ha accettato la tesi dell’avvocato Ruggiero.

Pertanto, per i mancati compensi agli specializzandi adesso scatteranno dei risarcimenti.

Per la sentenza del giudice di prime cure, i medici avrebbero dovuto dimostrare che “la frequenza al corso di specializzazione da parte di ognuno degli istanti fosse avvenuta con modalità tali da integrare una situazione fattuale”.

Circostanza “che avrebbe giustificato, ove la direttiva fosse stata attuata al momento della frequenza, il riconoscimento di un’adeguata remunerazione o per essere detta frequenza rifondibile al c.d. Tempo pieno o al tempo definito”.

Ma non è tutto.

I medici non avrebbero provato “alcunché sotto il profilo delle concrete modalità di esplicazione delle attività di specializzazione”. Così come “della loro rispondenza ai requisiti fissati dalle direttive comunitarie”.

Sotto questo aspetto, la decisione risulta però palesemente erronea ed infondata.

Ciò in quanto l’assenza di una normativa di attuazione che regolasse obblighi e diritti dei frequentanti del corso di specializzazione, rende inesigibile la prova pretesa dal giudice di prime cure.

Nella sentenza, la Corte di Appello precisa anche un altro punto importante. Ovvero che la richiesta dei ricorrenti è di risarcimento danni “per inadempimento dello Stato per omessa o tardiva trasposizione” delle direttive comunitarie.

Un risarcimento che spetta ai medici iscritti alla specializzazione dal 1° gennaio 1983 al 1990/91.

E che soprattutto si prescrive nel termine di dieci anni perché l’obbligazione è “riconducibile all’area della responsabilità contrattuale”.

Secondo la Corte il termine decorre dal 27 ottobre 1999, giorno in cui è entrata in vigore la legge 370/1999, che ha attuato le direttive comunitarie.

La Corte d’Appello sostiene poi che non tocca ai medici ricorrenti provare di non aver percepito altre remunerazioni o borse di studio nel periodo in questione.

Così come non spetta a loro provare che il corso frequentato fosse esclusivo e a tempo pieno.

È compito invece dello Stato dimostrare che il medico abbia avuto un compenso mentre frequentava il corso. E comunque il suo importo può incidere solo sulla somma dovuta.

In merito agli importi, la Corte ha stabilito quanto segue.

Essa giudica equi i 13 milioni di lire che l’articolo 11 della legge 370/1999 aveva stabilito per la borsa di studio agli specializzandi iscritti ai corsi dall’anno accademico 1990/91.

Alla luce di tale evidenza, riconosce ai ricorrenti somme comprese tra 26mila e 33mila euro.

“Adesso – ha commentato Ruggiero – sarà giocoforza andare in Cassazione perché venga riconosciuto anche un compenso idoneo in base ai parametri stabiliti con una sentenza della Corte di giustizia europea”.

Per quattro di questi medici, i cui ricorsi erano relativi al periodo precedente al 1° gennaio 1983, i giudici avevano sospeso il giudizio.

Si attendeva la decisione della Corte di giustizia UE. A questa si erano rivolte le Sezioni unite della Cassazione.

Questa è arrivata il 24 gennaio scorso. E ha dato ragione ai medici.

Infatti, secondo la Corte europea “qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere oggetto di una remunerazione adeguata”.

 

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