Il motociclista, non riuscendo a rientrare tempestivamente nella propria corsia dopo il sorpasso, mentre dalla corsia opposta sopraggiungeva un altro veicolo, era stato costretto a una manovra di frenata perdendo il controllo del mezzo

Aveva convenuto in giudizio il proprietario e il conducente del veicolo antagonista in un sinistro stradale, assieme alla compagnia assicurativa, al fine ottenere il risarcimento dei danni personali subiti in seguito all’incidente. Nello specifico, il motociclista deduceva che aveva perso il controllo della propria due ruote dopo essere stato costretto ad effettuare una manovra di frenata per evitare lo scontro con l’auto della controparte, la quale stava uscendo da un’area di servizio in violazione dell’obbligo di precedenza.

Il Tribunale, fatta espletare una c.t.u. e sentiti alcuni testimoni, aveva accertato che la responsabilità del sinistro era da ricondurre nella misura del 70 per cento a carico dello stesso centauro e nella restante parte a carico del convenuto, condannato pertanto al risarcimento dei danni, liquidati in euro 53.888 per danno non patrimoniale ed euro 2.250 a titolo di danno patrimoniale. La decisione era stata confermata anche in appello.

L’attore ricorreva per cassazione lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’esame dei fatti ed alla valutazione delle risultanze istruttorie. Dall’istruttoria espletata, infatti, sarebbe emersa la piena prova dell’assenza di ogni responsabilità in capo al motociclista, avendo egli tenuto un comportamento corretto; nessuno dei convenuti, peraltro, avrebbe superato la presunzione di cui all’art. 2054, primo comma, cod. civ., in ordine alla propria assenza di responsabilità.

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 34646/2021, ha ritenuto, tuttavia, di non aderire alle doglianze proposte ricordando che in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico.

Nel caso in esame, la Corte d’appello aveva rilevato, alla luce delle deposizioni testimoniali, che il centauro aveva effettuato un sorpasso senza rispettare le regole previste dal codice della strada; in particolare egli, non riuscendo a rientrare tempestivamente nella propria corsia dopo il sorpasso, mentre dalla corsia opposta sopraggiungeva un altro veicolo, aveva dovuto frenare improvvisamente, perdendo per questa ragione il controllo della moto. La sentenza, quindi, aveva riconosciuto il 70 per cento della responsabilità a carico del ricorrente ed il residuo 30 per cento a carico conducente del veicolo antagonista, colpevole di essere uscito dall’area di servizio in modo tale da rendere più difficile la manovra di emergenza che il conducente della moto stava compiendo.

La redazione giuridica

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