Assoluzione confermata per tre operatrici socio sanitarie di una struttura per anziani, gli asseriti maltrattamenti erano per lo più comportamenti maldestri

Con la sentenza n. 41562/2021, la Cassazione si pronunciata sul ricorso presentata dalla parte civile costituita in un procedimento a carico di tre operatrici socio-sanitarie di una RSA, assolte in sede di merito dai reati di maltrattamenti con condotte reiterate nel tempo nei confronti di alcuni ospiti della struttura. La Corte di appello, vagliato il compendio probatorio, costituito in massima parte da intercettazioni video-ambientali e dalle dichiarazioni rese dalle persone offese, aveva escluso la sussistenza dei reati per difetto di condotte intrinsecamente maltrattanti, per la mancanza dell’abitualità e per l’assenza di una generalizzata situazione di maltrattamenti ai danni degli anziani, essendo le condotte descritte dalle persone offese, come anche quelle emergenti dalle videoriprese, solo espressione di una scarsa preparazione professionale, integranti comportamenti maldestri, per lo più isolati ed episodici, poco consoni alla delicatezza del compito assegnato, ma senza la volontà di arrecare sofferenze gratuite, né di porre in essere vessazioni o soprusi ai danni delle persone offese.

In altri termini, secondo la Corte di appello le accuse rivolte alle tre imputate erano condizionate dalla ridotta attendibilità delle poche persone offese che le avevano segnalate, affette da gravi problemi cognitivi per forte decadimento psicofisico dovuto a demenza senile, oltre che rese poco decifrabili dalla difficoltà dei compiti assegnati alle tre operatrici sanitarie che si occupavano del cambio dei pannoloni dei predetti anziani.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, la parte ricorrente deduceva “vizio di motivazione con riguardo alla ravvisata episodicità dei comportamenti valutati obiettivamente maltrattanti per la contraddittoria esclusione della valenza ambientale e generalizzata dei maltrattamenti riconosciuta dal primo giudice e che avrebbe dovuto rendere penalmente rilevante a titolo di concorso anche quelle condotte meno gravi, caratterizzate da modi bruschi ed indelicati, ove inserite nella più ampia e generalizzata attività di maltrattamenti posta in essere dalle predette imputate”.

Gli Ermellini hanno ritenuto il ricorso manifestamente infondato.

La Corte di appello aveva escluso la sussistenza dei reati sul duplice rilievo che le singole condotte ascritte non integravano atti di contenuto vessatorio, essendo espressione piuttosto di impreparazione e scarsa competenza professionale e che, per altro verso, il carattere episodico ed isolato delle lamentele nel contesto di una situazione di generale gradimento espresso dalle stesse persone offese rispetto agli altri operatori che in alcuni casi usavano modi non diversi da quelli delle tre imputate, escludeva l’abitualità della condotta, richiesta quale requisito strutturale del reato di maltrattamenti.

Gli argomenti posti a fondamento della decisione, sorretti da una puntuale analisi delle fonti di prova (video-riprese e dichiarazioni delle persone offese), apparivano logicamente congrui e perciò non sindacabili in sede di legittimità per i denunziati profili di violazione di legge e di vizio della motivazione.

D’altra parte, era priva di un reale ancoraggio probatorio ed era perciò meramente apodittica la tesi della parte civile secondo cui le imputate avrebbero comunque offerto un efficiente e consapevole contributo concorsuale al contesto delle condizioni di vita nella struttura, contesto definito apoditticamente come generalmente maltrattante, ascrivibile alle distinte condotte materiali dei predetti operatori sanitari, in contrasto con le risultanze probatorie analizzate nella sentenza impugnata.

Il tema del clima di indistinta sopraffazione e delle correlate responsabilità di figure professionali che operano nell’ambito di comunità socio assistenziali preposte alla cura di soggetti fragili (malati e inabili), e della configurabilità del reato ex art. 572 c.p., quando non vi sia prova di specifici atti di prevaricazione da parte dei singoli, non poteva venire in questo caso in considerazione.

La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto integrato l’estremo della abitualità delle condotte vessatorie quando esse attingano indistintamente la platea dei soggetti passivi, senza che rilevino specifici atti di sopruso posti in essere ai danni dei singoli. Ma il concorso presuppone pur sempre un contributo causale fornito da ciascun concorrente, in quanto il carattere personale della responsabilità penale impedisce che il singolo addetto, in mancanza di addebiti puntuali che lo riguardino, possa essere chiamato a rispondere, sia pure in forma concorsuale, del contesto in sé considerato.

Nel caso in esame, invece, la descrizione della situazione generale degli anziani non delineava alcuna forma di maltrattamento ambientale, essendosi ritenuto incontestato che la condotta degli operatori sanitari non fosse stata valutata come deprecabile nel suo complesso, ma al contrario adeguata dalle stesse persone offese, mentre i comportamenti di alcuni degli operatori oggetto di critiche, oltre a non essere stati descritti come vessatori ma solo come poco professionali, erano risultati essere conseguenza di stanchezza e frustrazione per l’incapacità di gestire anziani poco collaborativi e propensi anche a comportamenti provocatori verso il personale meno gradito.

Si trattava, in definitiva, di una motivazione che non presentava vizi logici manifesti e decisivi, che risultava coerente con le emergenze processuali e non risultava incrinata dalle doglianze difensive che si limitavano ad invocare una diversa ricostruzione di merito, inammissibile in sede di legittimità.

La redazione giuridica

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