Manovra di sorpasso e scontro frontale, arresto in flagranza

0
manovra-di-sorpasso

L’automobilista all’esito di una manovra di sorpasso invadeva la corsia opposta scontrandosi con il motociclo sopraggiungente e contesta il provvedimento di convalida dell’arresto.

Il GIP del Tribunale di Civitavecchia ha convalidato l’arresto eseguito il 12/10/2023, ore 1,00, nei confronti dell’automobilista, nella quasi flagranza del reato previsto dall’art.590 bis, comma 2 e 590 ter c.p. Contestato in quanto – sulla base del capo di imputazione provvisorio – l’indagato si era posto alla guida della vettura Fiat Grande Punto in stato di ebbrezza alcolica e di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti; cagionando – all’esito di una manovra di sorpasso e dell’invasione dell’opposta corsia di marcia – un incidente stradale che vedeva coinvolto il motociclo il cui conducente aveva riportato lesioni personali; contestualmente, il Giudice procedente – ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e l’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett.c), c.p.p. – ha applicato all’indagato la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il ricorso per cassazione

Avverso il provvedimento di convalida dell’arresto facoltativo in flagranza dopo la manovra di sorpasso, propone ricorso per cassazione l’automobilista deducendo l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e l’inosservanza delle norme processuali.
Deduce che le Sezioni Unite delle Cassazione avevano fissato il principio “non può procedersi all’arresto in flagranza sulla base di informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto”.
Pertanto il Giudice procedente non avrebbe fatto adeguato governo del predetto principio, evidenziandosi circostanze idonee a escludere lo stato di flagranza. Deduce, inoltre, che, sulla base del tenore letterale del verbale di arresto e della contestuale annotazione di servizio, l’inseguimento dell’autore del fatto sarebbe avvenuto solo dopo avere ricevuto indicazioni dalle persone presenti sul luogo e senza che gli agenti operanti avessero avuto diretta percezione del fatto, divenendo quindi irrilevante – al fine di perfezionare lo stato di flagranza – il fatto che le ricerche fossero state immediatamente intraprese; ha quindi argomentato che, non essendovi stato inseguimento da parte di chi aveva avuto percezione personale del fatto, non poteva ritenersi perfezionato lo stato di quasi flagranza.

La decisione della Cassazione

Il ricorso è infondato. La polizia giudiziaria, avuta notizia di un incidente stradale avvenuto al km 27 della strada Braccianese, si era recata sul luogo dell’evento e aveva quindi appreso da parte dei testimoni presenti, ivi compresa la persona, che una vettura corrispondente alla descrizione fatta si stava dirigendo verso Bracciano. Tale ricerca aveva quindi condotto gli operanti a fermare un veicolo corrispondente alla descrizione suddetta, presentante dei danni alla carrozzeria, tentando di procedere al relativo fermo. Risulta quindi che, arrestata successivamente la marcia del mezzo, gli operanti avevano percepito all’interno dell’abitacolo un intenso odore di alcool, confermando tale circostanza la percezione che il conducente fosse la persona ricercata per la manovra di sorpasso.

Le ipotesi di flagranza

L’art.382 c.p.p. contempla – accanto all’ipotesi di flagranza propriamente detta e che ricorre quando l’autore del fatto sia colto nell’atto di commettere il reato – due ulteriori ipotesi riconducibili al cosiddetto stato di quasi flagranza e ricorrenti nei confronti di “chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima”.

Le Sezioni Unite, n.39131 del 24/11/2015, hanno appianato il contrasto interpretativo sussistente tra un orientamento che riteneva che la quasi flagranza non fosse ravvisabile se l’inseguimento dell’indagato fosse stato intrapreso dalla polizia giudiziaria per effetto e solo dopo l’assunzione di informazioni dalla persona offesa o da altri testi presenti in loco nel momento della commissione del reato, e altro orientamento che riteneva invece sussistente lo stato di quasi flagranza anche nel caso del cosiddetto “inseguimento investigativo”.
Ricomponendo il suddetto contrasto di giurisprudenza, le Sezioni Unite hanno enunciato il principio in forza del quale “è illegittimo l’arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di quasi flagranza, la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato”.

Lo stato di quasi flagranza

In tale arresto giurisprudenziale è stato precisato dalle S.U. che lo stato di quasi flagranza è ravvisabile in due situazioni:

  • a) qualora, subito dopo il reato, l‘arrestando sia inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o altre persone, dovendosi pertanto escludere da tale ipotesi il caso in cui la polizia giudiziaria intervenga in loco e, quindi, si ponga sulle tracce del fuggitivo, per effetto delle informazioni acquisite dai testi presenti circa la identità dell’autore del delitto e la direzione di fuga di costui, dunque nel caso in cui l’inseguimento sia intrapreso non immediatamente, bensì sulla scorta delle dichiarazioni acquisite dai testimoni.
  • b) nel caso in cui l’arrestando sia sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.
  • Ergo, deve ritenersi sussistente lo stato di quasi flagranza – oltre che nel caso di inseguimento conseguente alla percezione diretta del fatto – quando l’indagato sia stato sorpreso con cose o tracce denotanti la previa commissione del reato, in uno spazio temporale collocabile a stretto ridosso dalla consumazione del fatto e anche se la polizia giudiziaria abbia – in ipotesi – raccolto informazioni sul luogo da parte di soggetti che vi abbiano assistito.

Conclusione

Nel caso in esame, quindi, non viene in rilievo la prima ipotesi di quasi flagranza, ma la seconda ipotesi di quasi flagranza, essendo l’indagato stato sorpreso con cose o tracce rivelatrici della recentissima commissione del delitto e rappresentate dalla presenza sul mezzo di segni di un recente incidente e dal forte odore di alcool proveniente sia dall’abitacolo che dall’alito del conducente, idonee a porlo in diretto collegamento con l’investimento già accertato ed elemento tangibile della stretta contiguità temporale fra il fatto-reato e la “sorpresa” degli operanti.

Ne consegue che sussistevano certamente i presupposti per l’adozione della misura precautelare nei confronti dell’indagato.

Avv. Emanuela Foligno

Leggi anche:

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui