Repentina manovra di sorpasso e scontro con la motocicletta

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Il motociclista, il 22/3/2011 alle ore 18.15, stava percorrendo la strada provinciale 183 nel tratto di competenza del Comune di Filago con direzione Capriate San Gervasio Madone nell’intento di tornare a casa dal lavoro. Mentre si accingeva a superare l’autovettura che lo precedeva, una Peugeot 207 quasi ferma ed incolonnata nel traffico, senza attivare alcun dispositivo di direzione, effettuava una repentina manovra di sorpasso andando a collidere con la sua motocicletta. A seguito dello scontro, il motocislista veniva trasportato in via d’urgenza in prognosi riservata al Policlinico sito in Ponte San Pietro ove rimaneva sino al 28/03/2011.

La vittima lamenta, tra le altre cose, che l’assicurazione della Peugeot aveva formulato un’offerta relativa al solo danno materiale, rifiutandosi di pagare il danno fisico poiché, a suo dire, risarcito dalla rendita INAIL erogata per l’infortunio in itinere.

La vicenda giudiziaria

Il Tribunale di Bergamo (sentenza 19/12/2018) ravvisava un pari concorso di responsabilità delle parti nella causazione del sinistro. Liquidava il risarcimento del danno da invalidità temporanea e da invalidità permanente tenuto conto del concorso di colpa, per cui riteneva tali voci di danno già integralmente coperte dall’acconto versato in data 5/12/2017 dalla compagnia assicuratrice e dalla rendita erogata dall’INAIL. Nulla riconosceva a titolo di personalizzazione del danno ed a titolo di invalidità lavorativa specifica. La Corte di Appello di Bergamo conferma la decisione di primo grado.

Il ricorso in Cassazione

La vicenda approda in Cassazione dove il motociclista lamenta la applicazione di pari responsabilità dei conducenti, errata valutazione delle prove e della documentazione allegata e mancata considerazione del fatto che il conducente della Peugeot, in sede penale, confermava la dinamica del sinistro e la manovra di sorpasso come esposta dal danneggiato.

Le doglianze non vengono ritenute ammissibili.

La Corte di Appello ha analiticamente riesaminato le risultanze istruttorie acquisite e, pur facendo riferimento alla presunzione di pari e concorrente responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., ha rilevato in concreto:

  1. che entrambe le parti sono incorse – e sono pertanto state correlativamente sanzionate – nella medesima violazione, e cioè sorpasso in spregio all’art. 148 cod. strada.
  2. Che entrambe le parti non sono riuscite a dare la prova liberatoria della propria responsabilità, come previsto dal comma 1 dell’art. 2054 c.c.
  3. Che quindi, in ultima analisi, il sinistro è stato concausato in maniera concorrente ed in misura paritaria dalla condotta tenuta da entrambi i conducenti nell’occorso.

La Corte, inoltre, in maniera corretta ha motivato il diniego di risarcimento di alcune voci di danno (personalizzazione, danno da incapacità lavorativa specifica, danno da lucro cessante), affermando che le stesse non sono state provate.

Non è ammissibile sollecitare un riesame delle questioni di fatto

La Cassazione ribadisce che non è ammissibile sollecitare un riesame delle questioni di fatto e delle risultanze istruttorie acquisite, posto che un sindacato sul merito è precluso in sede di legittimità.

Venendo alla lamentata errata liquidazione del danno non patrimoniale, gli Ermellini rammentano che l’operazione avviene per mezzo del “valore punto”, che può aumentare in base alla percentuale di invalidità ed in relazione all’aggravarsi della malattia, o che può diminuire in considerazione dell’età del danneggiato. Pertanto, ad ogni punto di invalidità è attribuito un determinato valore monetario, che va diminuito, o aumentato, in base alla fascia d’età del soggetto. Ebbene, al danneggiato erano state mutate le mansioni lavorative, onde evitargli affaticamento ed usura sul lavoro, per cui non era configurabile la cd. cenestesi lavorativa e non vi era specifica prova che il danno riportato venisse ad incidere sulla sfera funzionale e dinamico-relazionale, per tale ragione la Corte di Appello ha applicato correttamente i principi della materia.

Tutte le altre censure (danno morale ed esistenziale) sono egualmente infondate (Cassazione Civile, sez. III, 10/01/2024, n.1037).

Infine, la censura con cui il ricorrente si duole della compensazione, operata dalla Corte di merito, dell’accertato credito aquiliano per danno biologico e quanto già erogato da INAIL per infortunio in itinere, è parimenti inammissibile, in quanto tutta la sua illustrazione si fonda sulla prospettazione di emergenze dello svolgimento del giudizio di merito, riguardo alle quali è totalmente inosservato l’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., il che preclude il sindacato in iure sotto i vari profili indicati.

Avv. Emanuela Foligno

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