Meniscectomia a seguito di un incidente ma i Giudici non riconoscono il danno

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La vicenda trae origine da un sinistro stradale che vede coinvolto un motorino Kymco con conseguenti lesioni del trasportato a bordo che ha dovuto subire una meniscectomia (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 31 dicembre 2024, n. 35245).

La vittima cita a giudizio la proprietaria del motorino e la assicuratrice per la RCA. Sostiene che a seguito della caduta dal motorino aveva riportato lesioni al ginocchio destro per le quali si erano successivamente rese necessarie le cure e l’intervento chirurgico di meniscectomia mediale laterale selettiva e shaving. Essa sostiene, inoltre, che la responsabilità dell’evento sia integralmente della conducente del motorino che ne perdeva il controllo cadendo al suolo.

Il Giudice di Pace di Genova accoglie le domande della vittima e dichiara che il sinistro era avvenuto per responsabilità esclusiva della convenuta, condanna conseguentemente la assicurazione a corrispondere l’importo di 11.135 euro nonché le spese di lite e quelle di CTU.

Il Tribunale di Genova, in qualità di Giudice dell’appello, dopo avere disposto CTU tecnica sul motorino, in riforma della sentenza di grado e in accoglimento dell’appello dell’assicurazione respinge le domande della vittima che viene condannata al pagamento delle spese di lite e di CTU. La questione finisce all’attenzione della Corte di Cassazione, che conferma il secondo grado.

La vittima lamenta una errata valutazione delle risultanze probatorie

La Suprema Corte afferma che la decisione impugnata risulta motivata e tale motivazione non risulta inficiata da vizi rilevanti, né la parte ricorrente ha proposto le sue doglianze attinenti alla motivazione della sentenza impugnata nel rispetto del paradigma legale di cui la novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

Esula, pertanto, la censura con la quale la vittima ha addebitato al Giudice di merito di avere errato nella complessiva valutazione delle risultanze processuali, poiché in tal caso la norma che viene in rilievo è l’art. 116 c.p.c.
In relazione a questa la Cassazione ha osservato che “il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante” (Cass., Sez. lav., 12/10/2018, n. 25543).

Spetta solo al giudice di merito valutare le prove

Ciò che prospetta, in realtà, la vittima è una rivalutazione del merito del sinistro, comportante accertamenti di fatto preclusi alla S.C. nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie. Sul punto viene nuovamente rammentato che spetta solo al Giudice di merito individuare e valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (salvo i casi tassativamente previsti), non potendosi in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale (Cass., sez. V, 22/11/2023, n. 32505; Cass., Sez. I, 2/08/2016, n. 16056).

La Cassazione, in conclusione, richiamando le Sezioni Unite 2019 che hanno affermato il principio, cui viene esplicitamente data continuità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, miri, in realtà – come nel caso all’esame – ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice del merito (Cass., sez. un., 27/12/2019, n. 34476).

Avv. Emanuela Foligno

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