Il paziente cita a giudizio la Casa di Cura Villa Laura Spa per il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della paralisi facciale di tipo periferico (“paralisi di Bell”) manifestatasi in seguito all’intervento chirurgico di meniscectomia laterale che era stato praticato il giorno precedente, dopo una prolungata esposizione al freddo. La clinica chiama in causa, a titolo di manleva, i medici – rispettivamente chirurgo ed anestesista, nonché la propria compagnia di assicurazioni.
La vicenda giudiziaria
Il Tribunale di Bologna rigettava la domanda del paziente. La Corte di appello osservava che, alla luce delle emergenze istruttorie, la paralisi di Bell non poteva ritenersi “conseguenza diretta del comportamento negligente” dei convenuti e non poteva “ragionevolmente giammai porsi in correlazione causale con la esposizione della paziente, per mera ipotesi, anche per molte ore ad aria condizionata a bassa temperatura”.
Secondo le risultanze della CTU, la causa della paralisi di Bell poteva dipendere “sia da una infezione virale, sia da una ischemia del nervo, sia, ancora, da disturbi infiammatori autoimmuni, nonché da predisposizione familiare … non erano emersi, in concreto, elementi di sorta tali da condurre alla conclusione, con il criterio del più probabile che non, che, nel caso di specie, la paralisi di Bell insorta fosse da ricondurre alla asserita lunga attesa nella sala preoperatoria a bassa temperatura“.
Per quanto riguarda la presunta inadeguatezza della terapia cortisonica, il CTU osservava “per un verso, che la terapia cortisonica può essere di qualche giovamento soprattutto in relazione all’entità del quadro clinico iniziale; tuttavia, per altro, la stessa è una terapia “consigliata” e, quindi, avendo chiarito che “la terapia cortisonica, anche se somministrata nel dosaggio opportuno, in un caso di particolare gravità del quadro clinico iniziale, come nel caso in esame, non avrebbe avuto alcuna efficacia risolutiva, non riuscendo ad evitare la stabilizzazione dei postumi della patologia… per cui, qualora fosse pure stato prescritto un dosaggio di cortisone più elevato, vi sarebbero state le medesime probabilità che le conseguenze dell’evento patologico si verificassero ugualmente con la stessa intensità, come analogamente esse si sarebbero allo stesso modo stabilizzate“.
Il ricorso in Cassazione
La paziente interpella la Corte di Cassazione e sostiene che dalla CTU emergerebbe “l’importanza dell’utilizzo massiccio ed immediato di farmaci cortisonici ed antivirali per combattere il meccanismo di compressione del nervo e per determinare la inversione del processo edemigeno che si innesca in costanza di detta patologia“.
Sempre secondo la tesi della paziente, pur avendo il CTU affermato che “non può esserci sicurezza che gli esiti permanenti residuati siano attribuibili ad una insufficiente terapia“, questo starebbe a significare che doveva ritenersi “più probabile che non” che un intervento tempestivo e corretto “avrebbe determinato la risoluzione delle lesioni della paziente”, ciò evincendosi anche dalla circostanza che, pur in presenza di un quadro iniziale di notevole entità, la insufficiente terapia aveva comunque prodotto “una regressione della patologia”, residuando “un modesto danno estetico”.
La ricorrente, richiama elementi esterni a quelli presi direttamente in considerazione dalla motivazione della sentenza di secondo grado – fondandosi su altri passaggi della stessa CTU, di cui sono trascritti degli stralci, peraltro, decontestualizzati –, così da veicolare censure costruite, piuttosto, come doglianze che sono orientate a criticare la sufficienza e la logicità della motivazione. Inoltre, la censura è circoscritta al profilo di ritenuta inefficacia risolutiva della terapia cortisonica, mentre non sono impugnate le ulteriori rationes decidendi che sorreggono, autonomamente, la decisione.
Insussistente il nesso causale tra condotta ascritta alla struttura sanitaria
La ricorrente sostiene, ancora, che, diversamente da quanto in ordine agli effetti della terapia cortisonica, dalla “lettura comparata” del diario clinico e della lettera di dimissioni emergerebbe “l’indicazione di differenti diagnosi e di differenti prescrizioni terapeutiche“, tali da far risultare che il trattamento cortisonico praticato alla paziente, “sull’errato presupposto della risoluzione della patologia, è stato insufficiente trattandosi di un trattamento terapeutico previsto in ambito pediatrico e dunque totalmente inadeguato“, mentre è stato lo stesso CTU a porre in risalto “l’importanza dell’utilizzo massiccio ed immediata dei farmaci cortisonici ed antivirali quale terapia necessaria” al riguardo.
La Cassazione dà atto che il Giudice di appello, sulla scorta del compendio probatorio acquisito agli atti, ha reputato correttamente insussistente il nesso causale tra condotta ascritta alla struttura sanitaria (esposizione a freddo della paziente prima dell’intervento chirurgico e inadeguata terapia cortisonica dopo l’intervento) e l’insorgenza e/o l’aggravamento della patologia (c.d. paralisi di Bell).
Ciò posto, quando si deduce che il Giudice abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (tra le altre: Cass., S.U., n. 20867/2020) e cioè di omesso esame di fatto, storico, decisivo per il giudizio e discusso tra le parti, quale vizio che la ricorrente non ha affatto dedotto.
Conclusivamente, la decisione della Corte territoriale si sottrae alle censure della paziente (Cassazione Civile, sez. III, 22/04/2024, n.10835).
Avv. Emanuela Foligno






