Datore di lavoro e responsabile RSPP condannati per l’infortunio del lavoratore causato da macchinario non conforme alle norme di prevenzione.
La vicenda
Il procedimento ha ad oggetto un infortunio sul lavoro verificatosi il 23 agosto 2016 in provincia di Torino, in uno stabilimento presso un impianto denominato MA 66, costituito da due macchine collegate: una macchina per imballaggio e una macchina confezionatrice termolabile a tunnel. Il lavoro consisteva nel confezionamento e imballaggio con cellophane di libri. L’infortunato operava nella parte finale del ciclo e doveva inserire i libri in appositi cartoni e chiuderli affinché un altro addetto potesse prelevarli.
Mentre compiva questa operazione, si accorgeva che nel macchinario si era ammassato del materiale, pertanto, schiacciò il pulsante di arresto e inserì la mano sinistra nell’imbocco della confezionatrice termolabile dal quale era stata rimossa la griglia di protezione prevista dal costruttore. La mano fu afferrata dagli organi lavoratori della macchina ed egli riportò l’amputazione del secondo dito. Ne conseguirono una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni protrattasi per 91 giorni e una invalidità permanente indicata dall’INAIL nella misura del 4%.
Il ricorso in Cassazione
Entrambi gli imputati censurano in Cassazione che l’evento fu reso possibile dal comportamento abnorme del lavoratore il quale, come concordemente riferito da tutti i testimoni esaminati, doveva solo raccogliere i libri già ricoperti dal cellophane e inserirli in scatole di cartone non essendo suo compito liberare il macchinario da accumuli di materiale.
Il ricorso viene dichiarato inammissibile (Cassazione Penale, sez. IV, dep. 26/03/2024, n.12330). La sentenza di Appello esamina i motivi di appello con criteri omogenei a quelli del primo Giudice e fa rinvio integrale ai passaggi logico giuridici della prima sentenza. Dunque, vi è concordanza tra i Giudici di merito nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione.
Il macchinario causa dell’infortunio era costituito da due macchine tra loro collegate (una macchina per imballaggio e una macchina confezionatrice termolabile a tunnel), ed era stato prodotto nel 1997. Quando era stato prodotto, dunque, era fornito di idonee griglie di protezione nelle parti che davano accesso agli organi lavoratori.
Il macchinario non conforme alle norme di prevenzione
Al momento dell’infortunio, molte delle protezioni originariamente installate sul macchinario erano mancanti e soprattutto era mancante il riparo che doveva impedire l’accesso agli organi lavoratori nel punto di congiunzione fra l’imballatrice e la confezionatrice termolabile. Un riparo che, invece, era regolarmente installato il 20 ottobre 2016, quando gli operatori della prevenzione incaricati delle indagini sull’infortunio eseguirono un sopralluogo presso lo stabilimento.
All’esito del sopralluogo, fu prescritto alla società di dotare l’impianto di idonee protezioni contro i rischi generati da elementi mobili e inoltre: di introdurre “un comando di arresto d’emergenza idoneo a bloccare l’intero impianto e non solo le due macchine che ne facevano parte”; “di realizzare un libretto di uso e manutenzione”; di assicurare, tramite l’intervento di una impresa abilitata, che il macchinario fosse nuovamente certificato conforme alla normativa CE.
Ciò significa che il macchinarioMacchinario non conforme alle norme di prevenzione non era dotato di un manuale di uso e manutenzione ed era stato modificato in modo tale da rendere necessaria una nuova verifica dei requisiti di sicurezza senza la quale non poteva mantenere la marcatura CE.
Per tali ragioni i Giudici di merito hanno ritenuto sussistente, in capo ad entrambi gli imputati, una colpa specifica per violazione dell’art. 71 D.Lgs. n. 81/08, che impone la messa a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee ai fini della salute e sicurezza, adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi.
Ai sensi di tale norma, il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano “installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso”. Tali attrezzature, inoltre, devono essere “oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70” ed essere “corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione”.
La norme di prevenzione
La rispondenza dei macchinari ai requisiti di sicurezza non era stata verificata né dal datore di lavoro, nè dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Inoltre, le sentenze di primo e secondo grado sono concordi nel riferire che, il giorno dei fatti, l’infortunato doveva prelevare i libri imballati e collocarli in scatole di cartone: doveva quindi lavorare all’impianto di confezionamento/imballaggio, dal quale riceveva il materiale e non era indifferente per lui se quel materiale arrivava regolarmente, o si verificava un intoppo lungo la linea.
Per giurisprudenza costante, un comportamento, anche avventato, del lavoratore, se realizzato mentre egli è dedito al lavoro affidatogli, può essere invocato come imprevedibile o abnorme solo se il datore di lavoro ha adempiuto tutti gli obblighi che gli sono imposti in materia di sicurezza sul lavoro.
Conclusivamente, l’evento verificatosi è tra quelli che le norme di prevenzione violate mirano ad evitare e la sentenza impugnata non è censurabile quando individua quale condotta alternativa doverosa la messa a disposizione di macchinari conformi alle norme di prevenzione.
Avv. Emanuela Foligno






