La questione tratta della opposizione a una cartella esattoriale per un credito vantato dal Ministero dello Sviluppo Economico per l’escussione di una garanzia, ma ciò che è interessante è la disamina sull’abuso del processo e la lite temeraria (Corte di Cassazione, III civile, 21 ottobre 2024, n. 27239).
Il caso
La garanzia accordata riguarda l’erogazione anticipata della prima quota di agevolazioni, di cui alla Legge n. 488 del 1992, nell’interesse di una società.
La polizza aveva durata triennale e, prima della scadenza, era stata fatta pervenire, alla deducente da parte di Banca Italease, concessionaria dei finanziamenti per conto del Ministero, nota di escussione della garanzia, prossima alla scadenza, in attesa di comunicazione ministeriale successiva alla richiesta di variazione del programma d’investimento, sino ad allora non accolta.
L’opposizione alla cartella era stata fondata, in particolare, sull’estinzione della garanzia per scadenza del termine, senza compiute contestazioni d’inadempienze, oltre che sull’inesistenza degli inadempimenti, ovvero sulla positiva ultimazione del programma d’investimento previsto nel tempo utile alla liberazione della cauzione fideiussoria.
Il Tribunale rigetta la domanda con dichiarazione di condanna a titolo di responsabilità processuale aggravata, ritenendo idonea la comunicazione di escussione sopra menzionata, integrante contestazione tempestiva rispetto alla scadenza della polizza esercitabile senz’altre condizioni. La Corte di appello conferma le prime cure.
Il vaglio della Cassazione
La società sostiene che la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la nota di escussione era stata letteralmente e funzionalmente inidonea, essendo stata formulata a titolo solo prudenziale, nell’attesa delle autorizzazioni ministeriali non ancora pervenute, senza contestazione di uno specifico inadempimento, al contempo assente per realizzazione della quota del programma d’investimento necessaria alla persistenza della garanzia in parola, senza verifiche d’inadempienze, essendo stato anzi dato parere favorevole alla proroga del programma da parte della banca finanziatrice, e senza l’infruttuosa previa richiesta di rientro al contraente finanziato, parimenti prevista dalla polizza, formata sulla base del modello ministeriale.
Sostiene, inoltre, la violazione dell’art. 96, terzo comma, cpc, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che non sussistevano i presupposti per la relativa condanna, tenuto conto che ai fini di questa non poteva ritenersi sufficiente la mera infondatezza dell’azione svolta.
Solo questa censura viene ritenuta fondata.
L’abuso del processo e lite temeraria
La condanna ex art. 96, terzo comma, cpc, richiede un accertamento dell’esercizio, ad opera della parte soccombente, delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all’utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sull’antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda così come dall’inammissibilità o dall’infondatezza di un’impugnazione (in tal senso viene richiamata Cass., 30/9/2021, n. 26545).
La Corte di appello, in fase di rinvio, dovrà apprezzare nuovamente la complessiva condotta processuale, tenuto conto di quanto sopra osservato.
Avv. Emanuela Foligno





