In materia di prescrizione del diritto in ambito assicurativo, la disciplina sulla sospensione si applica solo ai casi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, non al danno subìto direttamente dall’assicurato (Cass. civ., sez. III, 7 ottobre 2024, n. 26174).
La interessante decisione a commento riguarda la prescrizione in materia assicurativa ex art. 2952 c.c.
I fatti
La vittima di infortunio in itinere oltre ad agire nei confronti del proprietario del veicolo, agiva anche nei confronti del datore di lavoro per far valere l’indennizzo che la polizza stipulata dallo stesso prevedeva. Tuttavia, la richiesta di indennizzo veniva annullata per “inerzia dell’assicurato”.
Pertanto, la vittima citava in giudizio il proprio avvocato al quale chiedeva un risarcimento per perdita dell’indennizzo assicurativo dovuto a colpevole omissione nella richiesta di pagamento.
Il Tribunale accoglie la domanda dell’infortunato. La Corte di appello specifica che “effettivamente al momento in cui l’azione era stata proposta, il diritto all’indennizzo assicurativo non poteva dirsi prescritto, dal momento che la richiesta di risarcimento aveva prodotto effetto sospensivo fino alla completa guarigione dell’assicurato, come previsto dall’articolo 2952, quarto comma, cc.”, ergo il diritto del lavoratore all’indennizzo assicurativo poteva essere ancora fatto valere.
Più in particolare, la Corte di Lecce ha accolto l’appello principale argomentando che, seppure poteva esservi colpevole omissione nella condotta del difensore, tuttavia non era stata fornita prova del danno, in quanto, al momento in cui l’azione era stata proposta, il diritto all’indennizzo assicurativo non poteva dirsi prescritto, dal momento che la richiesta di risarcimento aveva prodotto effetto sospensivo fino alla completa guarigione dell’assicurato, come previsto dall’articolo 2952, quarto comma c.c.
Il Tribunale, invece, ha accolto la domanda di risarcimento nei confronti dell’avvocato sul presupposto che la vittima aveva perso il diritto all’indennizzo assicurativo per via della colpevole omissione del difensore nella richiesta di pagamento, salvo a riconoscere un danno minore di quello allegato dall’attore.
L’intervento della Cassazione
La Suprema Corte, chiamata al vaglio, preliminarmente evidenzia che l’art. 2952 c.c. è relativo all’assicurazione contro i danni e prevede che la prescrizione del diritto al risarcimento è sospesa quando all’assicurazione giunga comunicazione della richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato, o del fatto che costui ha iniziato un’azione finalizzata a farsi risarcire i danni.
Ciò posto, la questione concreta è differente perché non si discute del caso in cui l’assicurato abbia fatto danno al terzo, quanto del danno subito dall’assicurato medesimo, a vantaggio del quale vanno gli effetti del contratto di assicurazione.
La Corte di Appello ha errato applicando la regola inerente esclusivamente l’assicurazione per la responsabilità civile che non può essere estesa per analogia al caso diverso di danno subìto – anziché inferto – dall’assicurato.
L’errore della Corte di Appello
La Corte d’appello ha ritenuto non provato il danno derivante dalla eventuale inerzia del difensore, sul presupposto che il diritto all’indennizzo assicurativo non era ancora prescritto e poteva dunque essere fatto valere: ciò in quanto la richiesta di risarcimento inviata nel 2005 aveva prodotto l’effetto sospensivo della prescrizione fino a guarigione avvenuta dell’assicurato. Il ricorrente contesta questa tesi facendo presente che la norma di cui ha fatto applicazione la Corte di appello, ossia l’articolo 2952 c.c., è relativa a fattispecie diversa da quella in esame, poiché riguarda l’assicurazione contro i danni causati a terzi e prevede l’effetto sospensivo del diritto al risarcimento a favore del terzo danneggiato. Invece, nel caso presente, si tratta del diritto all’indennizzo da parte dell’assicurato, o meglio, del beneficiario dell’assicurazione e non del terzo danneggiato.
La censura è fondata.
La norma applicata dalla Corte di Lecce è riferita al caso in cui l’assicurato cagioni danno a un terzo e costui abbia fatto richiesta di risarcimento. In sostanza, la regola di cui ha fatto applicazione la Corte d’appello vale esclusivamente per il caso di assicurazione per la responsabilità civile (Cass. n. 541/2020), ossia per la responsabilità di danni causati a terzi. Non vale, né può estendersi analogamente, al caso, diverso, di danno subìto – anziché inferto – dall’assicurato.
La Corte accoglie la censura e cassa la decisione impugnata.
Avv. Emanuela Foligno





