Respinto il ricorso di un uomo accusato di molestie per aver, tra l’altro, inviato immagini di esplicito contenuto erotico alla parte lesa procurandogli imbarazzo e facendogli dubitare della sua sessualità
Era accusato di aver recato molestie, con reiterate condotte, a un altro uomo, contattandolo ripetutamente, nell’arco di un periodo di due mesi, tramite il social network facebook o tramite l’applicativo whatsapp, al fine di organizzare incontri o intavolare conversazioni di chiaro contenuto sessuale.
Il Tribunale, all’esito di giudizio celebrato con rito abbreviato, lo aveva dichiarato responsabile del reato di molestia o disturbo alle persone, disciplinato dall’art. 660 del codice penale, condannandolo alla pena di 200 euro di ammenda, oltre che al risarcimento dei danni, liquidati in 800 euro, e alla rifusione delle spese di lite in favore della persona offesa, costituita parte civile.
In base a quanto appurato dal Giudice, l’imputato aveva mostrato di essere a conoscenza delle abitudini della parte lesa, delle sue frequentazioni, dei suoi spostamenti.
Gli aveva inviato immagini di esplicito contenuto erotico che gli avevano procurato imbarazzo, facendogli dubitare della sua sessualità e costringendolo a ricorrere all’assistenza di uno specialista. Poi, dopo un periodo di pausa, aveva ripreso a molestarlo con nuove, ripetute e ancora più pressanti avances.
Nel ricorrere per cassazione l’imputato lamentava la contraddittorietà della motivazione per non avere il Tribunale tenuto conto della reciprocità dei contatti, essendo emerso che talvolta era stata la stessa parte lesa a chiamare o a inviare messaggi all’imputato, così serbando un comportamento ambiguo, tale da poter avere indotto il primo a ritenerlo interessato alle attenzioni che gli aveva esternato.
Per la Suprema Corte, che si è pronunciata sul caso con la sentenza n. 15835/2020, il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
I Giudici Ermellini hanno infatti ravvisato che la sentenza impugnata avesse offerto una motivazione completa, articolata e corretta sotto ogni aspetto, anche nella ricostruzione dei fatti e degli elementi acquisiti. Le censure erano manifestamente infondate, nella parte in cui assumevano che l’affermazione di responsabilità non poteva basarsi sulla deposizione della parte lesa a ragione del suo ambiguo comportamento.
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