Respinto il ricorso del Comune di Roma condannato a risarcire un automobilista per i danni riportati in un incidente causato dalla presenza di un ramo di pino sulla carreggiata

Con la sentenza n. 9674/2020 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto dal Comune di Roma avverso la sentenza di appello con la quale era stato condannato al risarcimento di un cittadino che, nel percorrere una via della capitale, si era trovato davanti un grosso ramo di pino ed era stato costretto ad una manovra di emergenza per evitare l’impatto, andando però così ad urtare la recinzione metallica posta al lato della carreggiata.

Tra gli altri motivi di doglianza il Comune eccepiva falsa applicazione della normativa in relazione all’accertamento del nesso di causalità tra il sinistro e la guida con la patente scaduta. Più specificamente, deduceva che la Corte di merito “avrebbe dovuto verificare se il danneggiato avesse effettivamente il divieto di guidare con la patente scaduta e quindi verificare, in caso positivo, se il fatto non sarebbe accaduto”.

Ciò in quanto l’obbligo di guidare con la patente valida “ha la sua causa nella prevenzione dei danni, in mancanza di un accertamento di idoneità del guidatore”.

Lo “scopo” dell’art. 126 del codice della strada, infatti, “non è quello di regolamentare il rilascio di documenti di identità, ma la verifica di idoneità a seguito di specifico accertamento”; di conseguenza, in mancanza di tale accertamento, la controparte non avrebbe dovuto mettersi alla guida, “perché è proprio la guida che la norma intende inibire in mancanza di idoneità”.

La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto di non aderire alle argomentazioni proposte, respingendo il ricorso in quanto inammissibile. La Corte di merito, in base ad un accertamento in fatto, che non poteva più essere rimesso in discussione in sede di legittimità, aveva ritenuto che la mancanza di rinnovo della patente al momento del sinistro non costituisse fattore idoneo ad interrompere il nesso di causalità.

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