Morte del motociclista, condannato il responsabile della manutenzione della strada

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È responsabile il responsabile manutenzione della strada che, in forza di un contratto di appalto stipulato con il proprietario della strada, assume l’obbligo di vigilanza e di segnalazione immediata delle situazioni di pericolo (Corte di Cassazione, IV penale, sentenza 28 novembre 2024, n. 43371).

I fatti

La vittima, transitando sulla via Ostiense a bordo della sua moto, giunta all’altezza del Km 25,500, dopo aver eseguito, a velocità contenuta, il sorpasso sulla sinistra di altro ciclomotore, a causa delle numerose escrescenze del sedime stradale (determinato dalla presenza di radici di alberi ad alto fusto costeggianti la carreggiata) e conseguente perdita di aderenza con il suolo da parte del mezzo, perdeva il controllo della moto, andando ad urtare violentemente contro il guard-rail posto sul lato destro della carreggiata, riportando gravissime lesioni da cui conseguiva la morte istantanea.

La Corte di appello di Roma, previa rideterminazione della pena, ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato il responsabile della sorveglianza della ditta affidataria della manutenzione delle strade, colpevole del reato di omicidio stradale.

Il secondo Giudice, così come il primo, ha attribuito all’imputato la colpa dell’incidente – quale responsabile della sorveglianza per conto della ditta affidataria dei lavori di “Manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento, sulle strade di grande viabilità ricadenti nel Municipio Roma IX e X” – per avere omesso di assumere le determinazioni necessarie allo svolgimento degli interventi manutentivi atti ad evitare che sul tratto di strada in questione si verificasse il sinistro mortale.

L’intervento della Cassazione

La vicenda approda in Cassazione dove viene dedotto travisamento della prova (con riferimento alle dichiarazioni dei testimoni e alla consulenza tecnica del PM). Si sostiene che la presenza di deformazioni del tratto stradale di Via Ostiense fosse una circostanza nota da tempo ai competenti uffici dell’amministrazione comunale. Ciononostante, non erano state disposte limitazioni della velocità di circolazione su Via Ostiense, né programmati interventi di manutenzione, a dimostrazione che l’amministrazione comunale non considerasse le escrescenze presenti su quel tratto stradale un pericolo per la circolazione. Pertanto, dato che la presenza di quelle escrescenze era già nota alla appaltante, l’oggetto del servizio di sorveglianza affidato all’imputato non poteva che riguardare una situazione di pericolo caratterizzata da una diversa e maggiore gravità.

La Cassazione rigetta le censure.

La Corte di Roma ha valorizzato gli esiti degli accertamenti della Polizia di Roma, le dichiarazioni delle persone che hanno assistito al sinistro, il verbale di ispezione delegata e le conclusioni a cui è pervenuto il c.t. del PM. La Corte di appello, riguardo quest’ultimo punto, ha congruamente motivato come gli esiti di tale consulenza fossero coerenti con le dichiarazioni dei testimoni e, soprattutto, con gli esiti degli accertamenti tecnici eseguiti dalla Polizia.

Ed ancora, “l’area di rischio” di cui l’imputato era gestore è stata adeguatamente individuata considerato che l’imputato era stato nominato responsabile della sorveglianza dalla società appaltatrice, ed in tale veste doveva sovrintendere al servizio di sorveglianza sulle strade di grande viabilità ricadenti nei Municipi IX e X, tra cui il tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro.

Le mansioni del responsabile della sorveglianza

In particolare le mansioni dell’imputato erano:

  • a) una vigilanza continuativa con segnalazione immediata da parte del responsabile della sorveglianza di stati di pericolo in atto, quali anomalie della pavimentazione stradale, “gibbosità” e ogni situazione che potesse costituire un’insidia;
  • b) un rilevamento periodico dello stato di funzionalità e sicurezza delle strade, finalizzato ad indicare per ciascuna strada i tratti ammalorati e la tipologia di ammaloramento, compresi dossi/radici sulle sedi carrabili;
  • c) la redazione di un elenco delle strade con indicazione del grado di ammaloramento.

Tutti i suindicati compiti non sono stati svolti dall’imputato e correttamente i Giudici di appello hanno richiamato l’art. 14 cod. strada, quale norma che costituisce la fonte della posizione di garanzia gravante sul proprietario della strada nonché sul soggetto che, in forza di un contratto di appalto stipulato con il proprietario della strada, come nel caso, assume l’obbligo di vigilanza e di segnalazione immediata delle situazioni di pericolo.

La Cassazione, pertanto, conferma il secondo grado.

Avv. Emanuela Foligno

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