La quantificazione del danno patrimoniale spetta al Giudice di merito

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La quantificazione del danno patrimoniale è un accertamento di fatto riservato al Giudice di merito (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 20 novembre 2024, n. 29927).

I fatti

La moglie e il figlio della vittima del sinistro stradale citano a giudizio il conducente del veicolo e il suo assicuratore allegandone la responsabilità esclusiva e chiedendo la condanna al risarcimento del danno.

Il Tribunale di Enna accoglie in parte la domanda, attribuendo alla vittima un concorso di colpa paritario, ex art. 2054, secondo comma, c.c. La Corte di Appello, invece, stabilisce che la vittima non contribuiva alla causazione del sinistro e incrementava il quantum del danno non patrimoniale e patrimoniale.

Con una prima censura, dinanzi alla Cassazione, gli eredi della vittima denunciano l’erroneità della liquidazione del lucro cessante futuro, da essi sofferto in conseguenza della morte del rispettivo marito e padre. Deducono che a base del calcolo la Corte territoriale avrebbe dovuto porre, quale reddito perduto che il defunto destinava a propri familiari, non già l’importo di 3.539 euro mensili, ma una somma maggiore, per tenere conto delle verosimili progressioni stipendiali che la vittima avrebbe conseguito, se fosse rimasta in vita. Denunciano, anche, che la Corte avrebbe errato nel porre alla base del calcolo il reddito della vittima al netto del carico fiscale.

La quantificazione del danno patrimoniale da lucro cessante futuro

La Corte d’appello nella stima del lucro cessante futuro ha espressamente dichiarato di voler tenere conto “dei prevedibili incrementi stipendiali di cui la vittima avrebbe goduto per effetto della progressione di carriera” e, dunque, il criterio applicato è corretto. Invece, stabilire se la stima del danno sia stata coerente con le risultanze probatorie è una questione non sindacabile dalla Cassazione.

Sul reddito posto alla base del calcolo, la Corte d’appello, dopo aver liquidato il danno emergente consistito nella perdita dei redditi che il defunto avrebbe erogato ai familiari, l’ha ridotto del 30% per tenere conto del carico fiscale e dei contributi previdenziali. Questa liquidazione è ampiamente equitativa (dal momento che non è mai possibile stabilire con esattezza certosina quanta parte del reddito da lavoro una persona destina ai bisogni della famiglia), e la liquidazione equitativa non è sindacabile in Cassazione eccetto le ipotesi estreme di manifesta irrazionalità.

È stato liquidato il danno da lucro cessante prendendo come base di calcolo la “retribuzione annua lorda” della vittima, da tale importo è stato detratto il carico fiscale e i contributi previdenziali, equitativamente determinati nella misura del 30%.

Anche in questo caso, stabilire se la misura del 30% sia congrua, o meno, è un accertamento di fatto riservato al Giudice di merito.

Conclusivamente, viene accolta solo la censura inerente la mora dell’assicurazione, respinto il resto.

Avv. Emanuela Foligno

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