Episiotomia durante il parto, più di 200mila euro di risarcimento

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Significative divergenze tra la CTU svolta in primo grado e quella svolta in appello sul caso della donna che, durante il parto del secondo figlio, ha subito episiotomia ed episiorrafia. (Corte di Cassazione, III civile, sentenza 28 novembre 2024, n. 30631)

Vengono ritenuti responsabili l’Ospedale San Giovanni di Dio e la Ginecologa, per ottenerne il risarcimento dei danni derivanti da episiotomia ed episiorrafia durante il parto, ma il Tribunale rigetta tutte le domande.

In secondo grado viene disposta un’altra CTU e la Corte di Palermo condanna l’Azienda Sanitaria a risarcire l’appellante nella misura di 257.478 euro, oltre ad accessori, nonché nella somma per spese mediche.

Il ricorso in Cassazione

La causa finisce in Cassazione e le soccombenti deducono che il giudice d’appello avrebbe erroneamente affermato la sua responsabilità aderendo alla CTU senza considerare i rilievi sollevati in ordine all’incompatibilità dei consulenti nominati, al sostanziale contrasto con la CTU di primo grado e al mancato riscontro alla difesa dell’attuale ricorrente quanto ai rilievi critici sollevati avverso la CTU e all’erronea applicazione delle linee guida operanti in materia.

Preliminarmente, la Cassazione dà atto che le doglianze sono direttamente formulate per ottenere un accertamento fattuale diverso, in particolare in ordine alla sussistenza di un nesso causale tra la condotta dei sanitari e quanto lamentato dalla paziente, e altresì rimarcando – sempre su un piano direttamente fattuale – che avrebbe inciso nella vicenda l’obesità della paziente.

Parimenti insostenibile è quanto argomentato sul fatto che la persona danneggiata da una malpractice medica sia obbligata a sottoporsi ad un altro intervento chirurgico perché altrimenti entrerebbe in concorso con il danneggiante. Un siffatto obbligo non sussiste e per di più, alla luce del notorio, va rilevato che costringerebbe la persona a sottoporsi ai rischi che ogni intervento medico inevitabilmente comporta.

Rigettato il ricorso incidentale dell’assicurazione Lloyd’s, rigettato il ricorso principale del Medico e dell’Azienda Sanitaria, la Cassazione condanna questi ultimi a rifondere le spese di giudizio.

Avv. Emanuela Foligno

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