Episiotomia eseguita dall’ostetrica in modo errato (Cassazione penale, sez. IV, 16/05/2023, n.23985).

Omicidio colposo, poi estinto per prescrizione, nei confronti dell’ostetrica per imperita esecuzione di episiotimia.

La Corte d’appello di Potenza, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’ostetrica per essere il reato di omicidio colposo estinto per intervenuta prescrizione, confermava le statuizioni civili nei confronti della stessa con condanna al pagamento del risarcimento del danno.

All’imputata era stata originariamente contestata la violazione di parametri della colpa generica perché nella qualità di ostetrica, assistendo al travaglio di una gravida alla 41 esima settimana (ricoverata alle ore 7,50 con tracciati cardiotocografici regolari fino alle ore 12,00 del giorno successivo, allorché si presentavano dalle 13,00 circa segni di sofferenza fetale acuta che richiedevano di procedere con urgenza al parto), poneva in essere una manovra imperita nel praticare durante il parto naturale l’episiotomia medio laterale destra che creava una lesione da taglio con margini netti nella parte distale rispetto alla placenta vicino all’ombelico della bambina che determinava una notevole perdita ematica della neonata che la conduceva a morte per emorragia e shock post emorragico.

La decisione d’appello viene impugnata. Con il primo motivo, per quanto qui di interesse, la ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato la sussistenza del nesso causale in relazione alla morte della neonata in quanto la perdita ematica di sangue a zampillo è stata verificata solo dopo la espulsione del feto e prontamente clampata su disposizione della ginecologa. Se effettivamente l’ostetrica avesse tagliato il cordone ombelicale in maniera imperita durante l’esecuzione dell’episiotomia il sangue sarebbe dovuto uscire subito e non dopo l’espulsione e, dunque, non vi è prova della manovra imperita.

La censura è inammissibile.

I Giudici di merito hanno affermato la responsabilità dell’ostetrica per avere ella inciso il cordone ombelicale, in fase intrauterina, mentre stava praticando la episiotomia ovvero il taglio, mediante forbici, del perineo allo scopo di facilitare il passaggio della nascitura nel canale del parto. In particolare, secondo le sentenze di merito, per errore dovuto a imperizia, nel corso della episiotomia l’imputata avrebbe provocato una lesione da taglio sul cordone ombelicale, da cui scaturiva una grave emorragia già in fase intrauterina, annotata in cartella e conseguentemente la morte della bambina all’indomani della nascita.

Si legge nella sentenza impugnata: “Che la forte emorragia vi sia stata, è conclamata non solo dalle dichiarazioni dell’imputato N. (medico ginecologo, assolto in primo grado, ndr), bensì anche degli operatori presenti al parto (OSS e infermiere) e soprattutto dalla madre di della neonata la quale ebbe notizia, appena un’ora dopo il parto, della perdita di sangue subita dalla bambina, e ciò venne riportato fedelmente nella denuncia, oltre che riportato anche nella cartella clinica (“all’espulsione perdita ematica dal cordone ombelicale”). D’altronde,  proprio l’ipotensione arteriosa (pari a 35/20mmHg) è sintomatica della massiva perdita ematica: l’ipovolemia, definita sinteticamente come diminuzione del volume del sangue circolante, ha come conseguenza inevitabile proprio la caduta della pressione arteriosa”.

Come evidenziato dalla Corte di Appello, sul cordone ombelicale è stata successivamente osservata una “lesione da taglio, con margini netti, nella parte distale rispetto alla placenta, vicino all’ombelico della bambina“. L’origine della lesione, per le caratteristiche descritte, secondo i Giudici di merito non può che essere ricondotta all’uso di uno strumento affilato e l’unico strumento tagliente utilizzato durante il parto erano le forbici impiegate nella episiotomia.

Entrambe le sentenze di merito hanno escluso che la lesione del cordone ombelicale possa essere stata determinata da altre cause, come ipotizzato dalla difesa dell’imputata. Conseguentemente, l’unica spiegazione tecnico scientifica plausibile della lesione è da ricondurre all’intervento dell’ostetrica che, mentre effettuava l’episiotomia con le apposite forbici, per imperizia (secondo la buona tecnica il taglio si effettua infatti dopo aver inserito due dita in vagina proprio per liberare il tracciato del taglio da eventuali ostacoli quali la testa del neonato o il cordone ombelicale),ha inciso il cordone ombelicale provocando la fatale emorragia.

Ciò posto, quanto dedotto dalla ricorrente non coglie nel segno laddove afferma che, per ragioni anatomiche, la lesione del cordone ombelicale non avrebbe potuto essere provocata dalle forbici nel corso dell’episiotomia.  Si tratta, ad ogni modo, di un’affermazione generica, che non offre una valida spiegazione alternativa all’origine della lesione e dell’emorragia.

Il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Avv. Emanuela Foligno

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