Il Tribunale del capoluogo salentino ha riconosciuto le responsabilità di un infermiere e di un soccorritore per il decesso di un uomo di 55 anni, morto in seguito a una violenta emorragia

Un anno e quattro mesi. E’ la pena (sospesa) inflitta dal Tribunale di Lecce a un infermiere e un soccorritore finiti a giudizio per il decesso di un operaio 55enne residente in provincia, morto in seguito a una violenta emorragia nell’aprile del 2018.

In base a quanto ricostruito dal Corriere Salentino l’uomo, soggetto dializzato, aveva riportato una rottura di fistola artero-venosa dell’avambraccio sinistro. Era stato soccorso da alcuni vicini di casa, che gli avevano applicato un laccio ed una compressione con bendaggio; successivamente era stato preso in carico dai sanitari del 118, che dopo i primi trattamenti in loco, lo avevano trasferito presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Lecce dove, tuttavia, era morto con una diagnosi di “shock ipovolemico emorragico per rottura spontanea di fistola artero-venosa avambraccio sinistro”.

La famiglia aveva presentato una denuncia chiedendo che venisse fatta chiarezza sull’accaduto e la Procura aveva aperto un’inchiesta disponendo il sequestro della documentazione clinica del paziente e lo svolgimento dell’esame autoptico.

In base a quanto emerso dalle indagini, il personale sanitario intervenuto sul posto – riferisce sempre il Corriere Salentino – avrebbe, dapprima, con una forbice, tagliato il laccio applicato sul braccio sinistro della vittima, a monte della ferita e, successivamente, asportato l’asciugamano imbevuto di sangue, così provocando, una nuova abbondante emorragia dalla fistola. Quindi, gli operatori avrebbero avvolto il braccio sinistro della vittima con una traversa, senza riuscire ad arrestare l’emorragia e lo avrebbero accompagnato, senza l’ausilio della barella, sull’ambulanza.

Il consulente incaricato dalla Procura per eseguire gli accertamenti ha quindi concluso che “le condotte diagno­stico terapeutiche nonché assistenziali, praticate dagli operatori sanitari che prestarono le prime cure al Signore, non sono state adeguate nel loro espletamento in quanto sono venuti a mancare i trattamenti essenziali che le pratiche di soccorso prevedono in caso di accertata rottura di fistola artero venosa”.

Secondo l’anatomopatologo le condotte del personale del 118 sarebbero dunque censurabili in quanto “un comportamento sanitario idoneo, adeguato e tempestivo avrebbe potuto evitare l’evento infausto verificatosi successivamente in P.S.”. 

In particolare,  la sola terapia compressiva “avrebbe potuto garantire un arrivo in P.S. con parametri vitali idonei ad una ripresa funzionale”. Sulla scia di tali conclusioni, il Giudice ha quindi emesso il verdetto di condanna nei confronti dei due imputati disponendo, inoltre, a loro carico una provvisionale da versare alle costituite parti civili in solido con la Asl.

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