Reazione sproporzionata del proprietario di un cane che stava per essere investito da un motociclista: duro giudizio della Cassazione che ha confermato la condanna per lesioni e minacce aggravate dai futili motivi

Lesioni aggravate e minaccia grave. Questi i due reati ascritti all’imputato. L’accusa era stata quella di aver selvaggiamente picchiato la persona offesa in quanto “rea” di aver messo in pericolo l’incolumità del proprio cane. Condotta giudicata senz’altro sproporzionata al cospetto della minimalità del fatto da cui era sfociata la violenza feroce ai danni dell’inerme motociclista.

L’episodio era avvenuto intorno alle 5,30 del mattino, in un contesto buio e in un punto difficilmente visibile, allorquando il cane legato al guinzaglio del proprio padrone sbucava fuori da una delle diverse vetture ivi parcheggiate; cosicché nel porre in essere la pronta manovra di emergenza, il motociclista non poté evitare di strattonare contro il guinzaglio,  riuscendo in ogni caso a evitare ogni contatto con l’animale.

L’accaduto aveva provocato l’ira dell’imputato a cui faceva seguito il brutale pestaggio e le minacce.

Dopo averlo picchiato, infatti, l’uomo si rivolgeva nei confronti della povera vittima mimando il gesto dell’utilizzo del coltello, minacciandolo di volergli tagliare la gola e aggiungendo espressioni di avvertimento del tipo: “ti ho fatto vedere io chi sono“.

Si trattava, senz’altro, di una condotta idonea a cagionare un grave turbamento nella vittima proprio perché quella minaccia era stata preceduta da un’azione continuata e violenta posta in essere ai suoi danni.

Ebbene già i giudici di merito avevano ritenuto sussistente l’aggravante dei futili motivi.

La gravità della condotta a lui ascritta non poteva trovare sufficiente giustificazione nel fatto che il proprio cane aveva rischiato l’investimento dal momento che, tenuto anche conto delle circostanze di tempo e di luogo sopra descritto, certo non si poteva ascrivere solo alla persona offesa il pericolo corso dall’animale.

Ebbene, la decisione impugnata è stata confermata anche dai giudici della Cassazione.

L’aggravante dei futili motivi

Quanto alla configurabilità della circostanza aggravante dei futili motivi, secondo l’orientamento consolidato è necessario che il reato concretamente realizzato costituisca espressione di un moto interiore del tutto ingiustificato, connotantesi come mero pretesto per lo sfogo di impulsi criminali assolutamente avulsi da alcuno scopo diverso dalla commissione in sé del reato, così manifestando una tale sproporzione rispetto alla determinazione criminosa da giustificare un giudizio di maggiore riprovevolezza dell’azione e di più accentuata pericolosità dell’agente (sez. 1, n. 16889 del 21/12/2017).

Nel caso di specie, la corte territoriale aveva correttamente evidenziato che la condotta del ricorrente fosse andata ben al di là comunque di una mera reazione d’impeto, avendo questi colpito la persona con reiterati pugni e calci, fermandosi solo dopo aver visto il suo volto pieno di sangue.

Quanto alla minaccia, sebbene -come osservato dalla difesa, il ricorrente non avesse usato armi – ricorrevano gli estremi del reato ed era altresì configurabile, anche in questo caso, l’aggravante dei futili motivi, rientrandovi qualsiasi minaccia totalmente immotivata e sproporzionata rispetto all’episodio scatenante.

Dunque condanna confermata per l’imputato, in via definitiva.

La redazione giuridica

 

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