Se una donna decide di partorire all’insaputa del padre naturale del bambino e contro il suo volere, questi ha diritto a ottenere un risarcimento?

Con la sentenza n. 15544 del 22 giugno 2017 la Corte di Cassazione ha fornito precisazioni importanti sulla nascita indesiderata di un bambino e la possibilità che questa possa essere considerata un illecito civile dal padre che era ignaro del parto.

Ebbene, secondo i giudici, il fatto “nascita” non può essere definito come un “illecito civile” risarcibile ai sensi dell’art. 2043 c.c.

Con la pronuncia in oggetto la Corte si è occupata proprio di un caso di nascita indesiderata fornendo dei chiarimenti sul punto.

Nel caso di specie, la Corte d’appello di Ancona aveva confermato la sentenza con cui il Tribunale di Pesaro aveva dichiarato la paternità naturale di un soggetto.

Contestualmente, aveva però respinto la domanda di risarcimento danni dal medesimo proposta contro la madre del bambino.

A suo avviso la donna avrebbe concepito a sua insaputa e contro la sua volontà.

Secondo la Corte d’appello, la domanda risarcitoria proposta dal padre naturale non poteva essere però accolta.

Ciò in quanto l’uomo liberamente deciso di avere rapporti sessuali senza l’uso di contraccettivi, accettando, dunque, il rischio di una possibile nascita indesiderata.

La Corte d’appello, poi, aveva precisato che, in ogni caso, la nascita di un figlio non poteva essere considerata come un “danno ingiusto”, risarcibile ai sensi dell’art. 2043 c.c.

Ritenendo la decisione ingiusta, l’uomo si è rivolto in Cassazione per cercare di ottenere l’annullamento della sentenza.

La Cassazione, tuttavia, ha ritenuto inammissibile il suo ricorso. Questo perché il ricorrente si era limitato a chiedere alla Corte un riesame del merito della controversia, non ammesso in sede di ricorso per Cassazione (art. 360 c.p.c.).

Non solo. I giudici hanno confermato quanto osservato dalla Corte d’appello, specificando che una nascita non può essere fatta rientrare nella definizione di “illecito”, di cui all’art. 2043 c.c.

Ciò considerato, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal padre naturale del bimbo. Pertanto, la sentenza è stata integralmente confermata.

Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.

 

 

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