Cari amici oggi voglio ragionare su una consulenza tecnica di ufficio in 696bis effettuata da uno specialista in oftalmologia che se da un lato dimostra una grande capacità deduttiva tipica del buon medico legale, si perde nella teoria astratta fondata su una dichiarazione del paziente in sede di operazioni peritali.
Purtroppo si evince inoltre una valutazione del maggior danno inadeguata in quanto deriva da una conclusione immotivata scientificamente e che permette, inoltre, di evidenziare una grave vizio di informazione che rende tutto l’illecito risarcibile.
Comunque resta una buona perizia perché fa intravedere una capacità naturale medico legale del ctu specialista in oftalmologia a cui spero che i seguenti suggerimenti (inviatigli anche via email con relative conclusioni di non conciliabilità in base alle sue conclusioni) lo facciano meditare per rivedere alcune sue posizioni.
Allora, il ctu afferma l’esistenza della responsabilità di tutta l’équipe chirurgica, compresi gli infermieri, in quanto non hanno saputo “domare” il paziente tanto da farlo stare tranquillo ed evitare l’evento avverso quale quello della rottura della capsula posteriore (RCP).
Quindi sposta la colpa dal chirurgo (come noi sosteniamo) a tutta l’équipe operatoria tralasciando il concorso del paziente. Oltre che a basarsi su una mera ipotesi (che il ctu fa risalire alla propria esperienza chirurgica) il ctu supera il muro dell’accertabilità documentale di tale ipotesi.
Un comportamento inidoneo del paziente dovrebbe essere descritto nel referto operatorio in quanto sarebbe causa di giustificazione che escluderebbe la colpa del chirurgo. Ma nulla si trova di ciò nel referto. Non solo, nella comparsa di costituzione né la struttura né il chirurgo operatore si difende evidenziando tale ipotesi accusatoria. Adesso la ricostruzione etiologica fatta dal CTU della inadeguata gestione del paziente nel pre e nell’intraoperatorio può mai essere accettata?
A chi scrive sembra solo un’allucinazione e forse (ma forse sono un po’ cattivo) una inconscia propensione alla giustificazione della collega oculista, la quale, secondo noi, ha solo compiuto un gesto chirurgico incongruo che ha causato la rottura del cristallino che è l’unica ipotesi che si deduce da quanto descritto in cartella. Secondo strafalcione medico legale è la valutazione del maggior danno biologico da illecito.
Il CTU sostiene che in considerazione della patologia oculare (OO) il visus atteso poteva essere di 2-3/10 e dunque poco meglio dello stato attuale. Sembra a chi scrive una motivazione illogica in quanto l’occhio controlaterale che presentava nel pre operatorio le stesse patologie dell’occhio operato oggi vede 6/10. Quindi non si può che dedurre che l’obiettivo raggiungibile fosse almeno di raggiungere lo stesso visus dell’occhio sx (quello non operato).
Da tale considerazione e soprattutto dalle considerazioni fatte dal ctu scaturisce un’altra problematica. Il periziando si sarebbe mai fatto operare da quell’oculista che lo informava che l’operazione non gli avrebbe apportato sostanziali modifiche del visus a fronte delle complicanze prevedibili di ogni intervento di cataratta in soggetto diabetico? Sarebbe una prova presuntiva (e quindi di rango non inferiore agli altri mezzi di prova) affermare che il paziente si sarebbe recato da altro oculista per sentire altra opinione?
Si pensa certamente di si. Tale debita informativa non si riscontra nel foglio di consenso informato firmato dal paziente e contenuto in cartella (diciamo che il foglio è a dir poco generico!). Quindi è dovuto comunque al paziente sia un risarcimento relativo alla disinformazione (diritto alla capacità di autodeterminazione) che al conseguente danno oculare oltremodo maggiore da quello atteso da un normale intervento di cataratta in paziente diabetico.
Il tutto per far comprendere a chi ci legge come l’attività forense non è cosa facile se non si riesce a collegare con velocità ogni pensiero alle relative cascate causali dello stesso se non congruo.
Dr. Carmelo Galipò
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Assistenza Medico Legale
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